Patrocinio non abbienti e preclusione per reati fiscali non travolta dal patteggiamento (Cass. pen. Sez. IV n. 4816 del 06.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patrocinio a spese dello Stato, la condanna definitiva per i reati fiscali indicati nell’art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115/2002 non è superata dalla sola autocertificazione dei redditi, che cede di fronte alla presunzione di legge; nè il giudice è tenuto a compiere accertamenti ulteriori in assenza di allegazioni concrete idonee a vincere la presunzione. La preclusione all’ammissione al beneficio, inoltre, non costituisce effetto penale della condanna e non è estinta dall’art. 445, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che il giudice chiamato a decidere sull’istanza deve tener conto della precedente condanna anche quando il reato sia estinto per decorso del termine.
Il Fatto
Il giudice dell’esecuzione rigettava l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposta dal condannato, rilevando il superamento presunto dei limiti reddituali. Il richiedente proponeva opposizione ai sensi dell’art. 99 d.P.R. n. 115/2002 e il Tribunale rigettava, osservando che il ricorrente era stato condannato in via definitiva per il reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74/2000 e che, per tale condanna, l’art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115/2002 presume il superamento del limite di reddito, senza che fossero allegati elementi idonei a vincere la presunzione.
Avverso l’ordinanza il condannato proponeva ricorso per cassazione con due motivi, deducendo da un lato la sufficienza dell’autocertificazione a vincere la presunzione, dall’altro la violazione di legge per avere il Tribunale ritenuto la condanna ostativa nonostante l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta entrambi i motivi. Il primo è manifestamente infondato: il giudice dell’opposizione non aveva fondato il rigetto sull’esclusione di cui all’art. 91 d.P.R. n. 115/2002, bensì sulla presunzione di superamento dei limiti di reddito prevista dall’art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115/2002 per i condannati in via definitiva per determinate categorie di reati, fra cui, dopo la modifica introdotta dal d.lgs. n. 34/2019 di recepimento della direttiva (UE) 2016/1919, anche quelli fiscali.
La Corte richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 2010, che ha qualificato la presunzione come relativa, superabile con prova contraria. Da qui la lettura coordinata degli artt. 76, comma 4-bis, e 91 d.P.R. n. 115/2002: la condanna per reati fiscali comporta presunzione di superamento dei limiti di reddito, vincibile, quando il beneficio è richiesto in un procedimento relativo a reati diversi; comporta invece preclusione assoluta quando il beneficio è richiesto nel procedimento relativo a quella stessa condanna, secondo l’interpretazione già affermata da Sez. IV n. 22065 del 12.04.2012 e ribadita da Sez. IV n. 13742 del 22.03.2022.
Nel caso concreto, la condanna definitiva per il reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74/2000 fa presumere per dettato normativo il superamento dei limiti di reddito. La presunzione non può essere vinta dall’autocertificazione: è l’autocertificazione a dover recedere di fronte alla presunzione legale. Richiamando Sez. IV n. 30499 del 17.06.2014, la Corte ribadisce che il compito del giudice di condurre accertamenti sulle condizioni economico-patrimoniali è escluso quando il richiedente versi nella condizione di cui all’art. 76, comma 4-bis e non abbia allegato concreti elementi di fatto idonei al superamento della presunzione; in tal caso nessun ulteriore accertamento è dovuto.
Il secondo motivo è infondato. La Corte riconosce che l’estinzione del reato per patteggiamento, ai sensi dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen., opera ipso iure e non richiede pronuncia formale del giudice dell’esecuzione. Tuttavia la preclusione all’ammissione al patrocinio connessa alla condanna definitiva per i reati fiscali non rientra fra gli effetti penali estinti. La sua ratio risiede nella presunzione di accumulo di ricchezze illecite collegata a reati che, nella generalità dei casi, producono profitti rilevanti.
La Corte richiama la sentenza n. 139 del 2010 della Corte costituzionale, che ha escluso la natura sanzionatoria dell’esclusione dal patrocinio, volta a evitare che soggetti in possesso di ingenti ricchezze acquisite con attività delittuose possano fruire del beneficio riservato ai non abbienti. Pertanto, benchè il reato risulti estinto, la condanna continua a esplicare i suoi effetti ai fini dell’ammissione al beneficio. Al rigetto segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla rifusione delle spese di legittimità in favore del Ministero resistente, liquidate in euro 1000,00.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.