Maltrattamento animali: insindacabile l’accertamento del giudice di merito (Cass. pen. Sez. VII n. 29265 del 03.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, in sede di legittimità, la censura che investa la sussistenza dell’elemento soggettivo della contravvenzione di cui all’art. 727, comma 2, cod. pen., poiché essa si risolve in una valutazione della prova e nella ricostruzione del fatto riservate al giudice di merito, le cui determinazioni sono insindacabili quando sorrette da motivazione congrua ed esauriente. L’attenuante della riparazione del danno di cui all’art. 62, comma 1, n. 6, cod. pen. esige che la riparazione sia integrale e avvenga prima del giudizio. La rinuncia alla proprietà degli animali già sotto sequestro non integra una condotta spontanea idonea a elidere o attenuare le conseguenze del reato.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato in secondo grado, in parziale riforma della sentenza di primo grado, alla pena di euro 8.000 di ammenda per il reato di cui all’art. 727, comma 2, cod. pen., così riqualificata l’originaria imputazione di cui all’art. 544-ter cod. pen. La contestazione riguardava la detenzione di quattro cani in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi: la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’elemento soggettivo del reato e la mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 6, cod. pen. La parte civile ha depositato conclusioni scritte.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, la doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, perché investe profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito. Le determinazioni di quest’ultimo, in materia, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito e delle ragioni del decisum.

Nel caso concreto la Corte territoriale, con considerazioni aderenti alle accertate condizioni fattuali dei luoghi e degli animali, ha valorizzato la circostanza che l’imputato avesse affidato a terze persone i compiti di pulizia e alimentazione degli animali. Tale rilievo è stato posto a fondamento dell’esclusione della più grave fattispecie di cui all’art. 544-ter cod. pen. e della corretta applicazione dei principi in materia di contravvenzione di cui all’art. 727, comma 2, cod. pen., punita a titolo di colpa.

Il secondo motivo è parimenti precluso, in quanto inerente al trattamento punitivo, ove questo sia sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. La Corte territoriale ha correttamente negato la configurabilità dell’attenuante evidenziando che la rinuncia alla proprietà dei cani, già sotto sequestro, non integra una condotta spontanea che elimini o attenui le conseguenze del reato.

La Suprema Corte richiama il principio secondo cui l’attenuante della riparazione del danno di cui all’art. 62, comma 1, n. 6, cod. pen. esige esclusivamente che la riparazione — mediante le restituzioni o il risarcimento — sia integrale e avvenga prima del giudizio (Sez. II n. 46758 del 24.11.2021, Rv. 282321).

Accertata l’inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13.06.2000). Ha inoltre condannato l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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