Ricorso straordinario ex art. 625-bis: errore di fatto e non di giudizio (Cass. pen. Sez. VI n. 10497 del 17.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per errore di fatto, previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen., è ammissibile solo quando la decisione della Corte di cassazione sia affetta da un errore percettivo, determinato da una svista o da un equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, e tale da aver inciso sul processo formativo della volontà. Quando invece la causa dell’errore non è riconducibile in via esclusiva a una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione esprime un contenuto valutativo, non si configura un errore di fatto, ma un errore di giudizio, estraneo ai limiti del rimedio straordinario. In tal caso il ricorso è inammissibile, anche quando sia formalmente volto a censurare un preteso errore di fatto.

Il Fatto

Con ordinanza n. 22121 del 23.04.2024 la settima sezione della Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso del condannato avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 19.06.2023, rilevando la manifesta infondatezza dell’unico motivo, relativo a una pretesa nullità del giudizio di primo grado per l’illegittimo rigetto della richiesta di sospensione del processo con messa alla prova.

Avverso tale ordinanza il difensore ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., deducendo che la Corte sarebbe incorsa in errore di fatto per aver ritenuto elaborato un programma di trattamento da parte dell’UEPE e valutato su di esso il rigetto dell’istanza.

La Motivazione della Corte

La Sesta sezione ha anzitutto ricostruito i limiti del rimedio. L’errore di fatto rilevante ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso, connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà.

Ne deriva che, qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio. Sul punto la Corte richiama il precedente Sez. 3, n. 11172 del 15/12/2023.

Nel caso di specie il giudice di legittimità aveva esaminato la doglianza difensiva, ritenendo che i giudici di merito avessero adeguatamente motivato il rigetto dell’istanza di messa alla prova, che in ogni caso non avrebbe potuto essere accolta per la manifesta sproporzione tra il danno quantificato nel capo di imputazione e la somma offerta dal ricorrente. La Corte aveva quindi implicitamente valutato come irrilevante la mancata presentazione del programma, alla luce dell’entità del risarcimento prospettato.

Le doglianze del ricorrente, pur formalmente volte a censurare un errore di fatto, richiedono in realtà un nuovo e diverso apprezzamento della questione di diritto già esaminata. Il ricorso è pertanto inammissibile, perché collocato al di fuori dei limiti previsti dall’art. 625-bis cod. proc. pen.

Alla declaratoria consegue l’obbligo di pagamento delle spese processuali. La Corte esclude però la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una colpa grave del ricorrente, in ragione dell’equivoco in ordine al parametro di giudizio adottato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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