Dichiarazioni spontanee dell’indagato utilizzabili se libere da sollecitazioni (Cass. pen. Sez. II n. 2622 del 22.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 350, comma 7, cod. proc. pen. sono utilizzabili nella fase procedimentale, nell’incidente cautelare e nei riti a prova contratta, purché emerga con chiarezza che l’indagato abbia scelto di renderle liberamente, senza coercizione né sollecitazione. Spetta al giudice accertare, anche d’ufficio, la effettiva natura spontanea delle dichiarazioni, dando atto di tale valutazione con motivazione congrua. È inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione che eccepisca l’inutilizzabilità di un elemento probatorio senza dedurne la decisività mediante la cd. prova di resistenza.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma, decidendo con le forme del rito abbreviato, confermava la condanna del ricorrente per il reato di ricettazione. La condanna si fondava sull’avvistamento dell’imputato a bordo di un ciclomotore di provenienza furtiva, in compagnia di un soggetto che aveva spontaneamente riferito, senza l’assistenza di un difensore, di trovarsi sul mezzo rubato insieme allo stesso imputato, che lo conduceva.

Avverso la sentenza di appello il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione: le dichiarazioni del soggetto sarebbero state inutilizzabili perché non spontanee ma sollecitate e, essendo emersi indizi di reità a carico del dichiarante, sarebbero state assunte illegittimamente senza la presenza del difensore.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha giudicato il ricorso infondato, riaffermando che le dichiarazioni spontanee dell’indagato alla polizia giudiziaria sono utilizzabili quando risulta con chiarezza la libera scelta di renderle, senza coercizione o sollecitazione, richiamando Sez. II n. 26246 del 03.04.2017.

La regola di utilizzabilità relativa — operante nel procedimento e nei riti a prova contratta — si fonda sulla valorizzazione della spontaneità della dichiarazione. Il giudice deve accertare, anche d’ufficio, la natura effettiva della dichiarazione, motivando in modo congruo, come precisato da Sez. III n. 36596 del 07.06.2012 e Sez. III n. 2627 del 19.11.2013.

Nel caso concreto, la spontaneità delle dichiarazioni non era stata specificamente contestata con l’appello ed era stata ritenuta sussistente d’ufficio sulla base delle circostanze emergenti dagli atti. Nel ricorso si deduceva l’inutilizzabilità senza valutare la decisività della prova e senza alcuna prova di resistenza.

La Corte ha rilevato che le dichiarazioni contestate corroborano ma non fondano l’accertamento di responsabilità, restando l’identificazione ancorata al riconoscimento operato dalla polizia giudiziaria, fondato sull’identità dell’abbigliamento delle persone avvistate sul ciclomotore rubato rispetto a quelle identificate nei pressi del luogo del ritrovamento.

Per giurisprudenza costante è inammissibile per aspecificità il ricorso che eccepisca l’inutilizzabilità di un elemento probatorio senza dedurne la decisività, come affermato da Sez. III n. 39603 del 03.10.2024 e Sez. II n. 30271 del 11.05.2017. Il giudice di primo grado aveva evidenziato che le dichiarazioni erano state rese senza sollecitazione nel corso della redazione del verbale di elezione di domicilio, valutazione fatta propria anche dalla Corte di appello. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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