Il divieto di terzo mandato consecutivo si computa sulla durata oggettiva della consiliatura (Cass. civ. Sez. Un. n. 9906 dell’11.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’applicazione del divieto di terzo mandato consecutivo previsto dall’art. 3, comma 3, della legge n. 113/2017, il mandato del consigliere dell’ordine forense deve intendersi in senso oggettivo, con riferimento alla durata legale della consiliatura, e non già in senso soggettivo, correlato all’effettivo esercizio della carica da parte del singolo. Ne deriva che le dimissioni volontarie presentate dal consigliere, ancorché motivate da una sopravvenuta dichiarazione di ineleggibilità, non sono idonee a elidere il mandato ricevuto per l’intera consiliatura, che deve essere pertanto computato per intero ai fini del divieto, senza che possa rilevare la sua durata infrabiennale.

Il Fatto

Un avvocato, escluso da una competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine di Roma per il quadriennio 2023/2026 in ragione del divieto di terzo mandato consecutivo, veniva riammesso in via cautelare e, nel successivo giudizio di merito, il Consiglio Nazionale Forense ne dichiarava la candidabilità. Il C.N.F. riteneva che il mandato svolto dal febbraio 2019 al gennaio 2020, conclusosi con le dimissioni a seguito di una declaratoria di ineleggibilità, avesse avuto durata inferiore al biennio e, pertanto, non dovesse essere computato ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge n. 113/2017.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni Unite, chiamate a pronunciarsi, hanno dato continuità al principio già espresso con la sentenza n. 8566/2021, ribadendo la necessità di fare riferimento alla nozione di mandato in senso oggettivo, correlata alla durata legale della consiliatura. Tale lettura è funzionale alla compiuta realizzazione delle finalità sottese al divieto, ossia assicurare la più ampia partecipazione degli iscritti e favorire il ricambio nell’accesso agli organi di vertice, impedendo che l’istituto delle dimissioni possa essere strumentalizzato per eludere il divieto.

La Corte ha precisato che la previsione del terzo periodo del comma 3 dell’art. 3 della legge n. 113/2017, secondo cui la ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale a quelli in cui si è svolto il precedente mandato, non introduce un criterio soggettivo di computo, ma vale a disciplinare le ipotesi di cessazione anticipata della consiliatura successiva, garantendo che il divieto non sia eluso approfittando dell’anomala cessazione anticipata stessa.

Con specifico riguardo al caso di specie, la Corte ha affermato che la dichiarazione di ineleggibilità pronunciata dal C.N.F., pur producendo effetti ex tunc, non vale a porre nel nulla l’attività comunque svolta dal consigliere fino alle dimissioni, sulla base dei principi in materia di conservazione degli atti e di attività del funzionario di fatto. Tale circostanza è stata ritenuta non rilevante, giacché la nozione oggettiva di mandato impone di computare l’intera durata della consiliatura 2019/2022, a prescindere dalla minor durata soggettiva del mandato dipesa dalla volontà dell’interessato.

In accoglimento del ricorso principale, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Consiglio Nazionale Forense, mentre il ricorso incidentale è stato rigettato. La peculiarità della fattispecie ha giustificato l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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