Promessa di pagamento e obbligazione dell’amministratore che sottoscrive assegno senza spendita del nome sociale (Cass. civ. Sez. II n. 12697 del 09.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La promessa di pagamento e la ricognizione di debito, ai sensi dell’art. 1988 cod. civ., comportano una presunzione iuris tantum dell’esistenza del rapporto fondamentale, salvo prova contraria. Tale promessa, ancorché titolata, non ha natura confessoria: il promittente può dimostrare l’inesistenza della causa e la nullità della stessa promessa, mentre le limitazioni probatorie poste dall’art. 2732 cod. civ. per la confessione trovano applicazione solo ove nello stesso documento coesistano promessa di pagamento e confessione. In caso di assegno bancario sottoscritto dall’amministratore di una società senza spendita del nome sociale, il sottoscrittore si ritiene obbligato in proprio, gravando su di lui l’onere di dimostrare l’inesistenza di un rapporto negoziale.
Il Fatto
Il Centro Nautico Laziale s.r.l. intimava alla Costruzioni M.G. s.r.l. un precetto fondato su un assegno bancario protestato di € 35.580,00, sottoscritto dall’amministratore della società senza spendita del nome sociale. La società proponeva opposizione al precetto, mentre la creditrice chiedeva la chiamata in causa dell’amministratore e di un altro soggetto. Il Tribunale di Roma accoglieva l’opposizione e annullava il precetto. La Corte di appello di Roma, in parziale riforma, condannava l’amministratore al pagamento della somma, ritenendo operante la presunzione del rapporto fondamentale ex art. 1988 cod. civ. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione il sottoscrittore dell’assegno, con ricorso incidentale della società creditrice.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il primo motivo, con cui il ricorrente contestava l’applicazione del principio secondo cui la sottoscrizione dell’assegno senza spendita del nome sociale comporta l’obbligazione in proprio del sottoscrittore. La pronuncia chiarisce che la promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, determina una presunzione del rapporto fondamentale che si differenzia dalla confessione, la quale concerne l’ammissione di fatti sfavorevoli. Ne deriva che il promittente può sempre provare l’inesistenza della causa, ma nel caso di specie il ricorrente non ha assolto a tale onere, pur avendo negoziato in proprio un assegno bancario.
Quanto al secondo motivo, relativo alla dedotta motivazione apparente ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la Corte richiama il “minimo costituzionale” di cui all’art. 111, comma 6, Cost. Il vizio ricorre solo quando la motivazione sia totalmente mancante, meramente apparente o basata su un contrasto inconciliabile. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha fornito le ragioni della riforma parziale, escludendo i profili denunciati.
Il terzo e quarto motivo, relativi all’omesso esame di un fatto decisivo e alla violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., sono dichiarati inammissibili. La Corte ribadisce che l’errore di valutazione del giudice di merito sull’apprezzamento della fonte di prova non è sindacabile in sede di legittimità, mentre l’errore di percezione del contenuto oggettivo della prova è sindacabile solo se investe una circostanza oggetto di discussione tra le parti. Nel caso di specie, i giudici del gravame hanno compiutamente esaminato le risultanze istruttorie, sicché la parte non può chiedere una rivalutazione del merito.
Il primo motivo del ricorso incidentale è inammissibile, poiché la censura sulla mancata condanna degli altri soggetti si risolve in una rivalutazione del merito. Il secondo motivo, relativo alle spese di lite, è infondato: la Corte richiama il principio di soccombenza, per cui solo la parte interamente vittoriosa non può essere condannata alle spese, restando la valutazione sulla compensazione affidata alla discrezionalità del giudice di merito. Il ricorso principale e quello incidentale sono pertanto rigettati, con compensazione delle spese in ragione della reciproca soccombenza.
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Nota della Redazione
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