Nullità della notifica di riassunzione al difensore del defunto e perentorietà del termine di rinnovazione (Cass. civ. n. 19731 del 17.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di divisione, la riassunzione si perfeziona anche con un atto viziato, ma il giudice, in applicazione analogica dell’art. 291 cod. proc. civ., deve ordinarne la rinnovazione entro un termine necessariamente perentorio. La notifica dell’atto di riassunzione deve essere effettuata personalmente agli eredi della parte deceduta e non al procuratore costituito per quest’ultima in vita, essendo nulla la notifica compiuta nei confronti di chi non ha alcun rapporto con gli eredi. La nullità della notifica già rinnovata non consente l’assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso e il divieto di proroga di cui all’art. 153 cod. proc. civ..
Il Fatto
Con atto di citazione del 1996, i germani Marcialis convennero in giudizio gli eredi di Giuseppe Serra e gli eredi di Edoardo Orrù, chiedendo la divisione di un terreno in agro di Orroli. Con sentenza non definitiva, il Tribunale di Cagliari accertò le quote di proprietà e dispose lo scioglimento della comunione mediante attribuzione di quote in natura, definendo il giudizio con successiva sentenza che poneva le spese a carico degli Orrù.
Avverso entrambe le sentenze gli Orrù proposero appello, ma il giudizio fu interrotto per la morte di uno dei Marcialis e, successivamente, per il decesso di uno degli Orrù. La Corte d’appello di Cagliari, rilevata la nullità del primo atto di riassunzione per mancata indicazione della parte deceduta e degli eredi, dispose la rinnovazione. Poiché il secondo atto era stato notificato al difensore della parte deceduta e non personalmente agli eredi, ed era decorso il termine perentorio, la Corte dichiarò l’estinzione dei giudizi riuniti.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, articolato in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., avendo i ricorrenti dedotto un vizio di motivazione piuttosto che un error in procedendo. In realtà, la Corte d’appello non ha omesso l’esame di alcun fatto decisivo, avendo correttamente valutato come inidonei alla prosecuzione del giudizio sia il primo atto di riassunzione, notificato personalmente agli eredi ma privo di requisiti essenziali, sia il secondo atto, notificato al procuratore della parte deceduta.
La Corte ha richiamato i principi secondo cui la nullità dell’atto di riassunzione non impedisce l’assegnazione di un termine per la sua rinnovazione, da ordinarsi in applicazione analogica dell’art. 291 cod. proc. civ. Tuttavia, la notifica del secondo atto, seppure emendato, è stata effettuata nei confronti del procuratore del dante causa defunto, soggetto che non risulta avere alcun rapporto con gli eredi; tale notifica è, pertanto, nulla, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Quanto alla possibilità di un’ulteriore rinnovazione, la Corte ha escluso che possa essere assegnato un nuovo termine, stante la perentorietà di quello già concesso. L’art. 153 cod. proc. civ. vieta la proroga dei termini perentori, salvo che ricorrano i presupposti per la rimessione in termini, non invocata né dimostrata nel caso di specie. La violazione dell’ordine di rinnovazione, o la sua esecuzione oltre il termine, determina l’estinzione del giudizio per il combinato disposto degli artt. 291, terzo comma, e 307, terzo comma, cod. proc. civ..
Infine, la censura relativa alla nullità del primo atto di riassunzione è stata ritenuta inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo i ricorrenti indicato il contenuto dell’atto né riportato i punti rilevanti a sostegno della sua validità, onere comunque necessario a consentire alla Corte la verifica del giudizio di compiutezza della formulazione.
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Nota della Redazione
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