Sentenza ottenuta con dolo: risarcimento diretto senza previa revocazione se infruttuosa (Cass. civ. Sez. III n. 25662 del 19.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Chi è vittima di una sentenza pronunciata per effetto del dolo di una delle parti può agire direttamente per il risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ., senza essere tenuto a esperire preventivamente la revocazione ai sensi dell’art. 395 cod. proc. civ., allorché ricorra una situazione di oggettiva carenza di interesse all’impugnazione straordinaria, perché l’esperimento di questa risulterebbe infruttuoso. Il relativo accertamento, se motivato, costituisce giudizio di fatto non sindacabile in sede di legittimità. L’azione risarcitoria è proponibile nei confronti degli autori della condotta dolosa, e non necessariamente di chi ha materialmente percepito le somme non dovute.
Il Fatto
Due avvocati hanno difeso alcuni assistiti in giudizi previdenziali nei quali si rivendicava il riconoscimento dell’assegno di invalidità. Esperite le consulenze tecniche, con esito negativo, i due difensori hanno sottratto dai fascicoli d’ufficio le perizie sfavorevoli, sostituendole con altre false di segno opposto. I giudici, fidando in quelle risultanze, hanno riconosciuto la prestazione. Accertata la frode, i due sono stati imputati e hanno patteggiato una pena detentiva.
L’INPS, che aveva corrisposto le prestazioni, non è riuscito a recuperare le somme dai destinatari, alcuni deceduti e altri privi di reddito. Ha quindi agito per il risarcimento del danno contro i difensori. Il Tribunale di Torre Annunziata ha qualificato la domanda come risarcitoria ex art. 2043 cod. civ. e non come ripetizione di indebito, respingendo l’eccezione di pregiudizialità della revocazione. La Corte d’Appello di Napoli ha rigettato i gravami proposti dai due avvocati.
La Motivazione della Corte
Il fulcro delle censure, comuni al ricorso principale e a quello incidentale, è la pretesa pregiudizialità dell’azione di revocazione rispetto alla domanda risarcitoria: l’INPS, secondo i ricorrenti, avrebbe dovuto prima rimuovere le sentenze viziate e solo dopo chiedere la restituzione. La Corte rileva che entrambi i ricorrenti invocano a sostegno della propria tesi precedenti che affermano il principio opposto.
Le pronunce richiamate, in particolare Cass. n. 21255 del 2013 e Cass. n. 5682 del 2023, stabiliscono che la parte vittima di una sentenza ottenuta con dolo può agire direttamente per il risarcimento ex art. 2043 cod. civ. quando la revocazione sarebbe inutile. Nel caso concreto, anche ove l’INPS avesse ottenuto la revocazione, non avrebbe recuperato le somme, e ciò è stato dimostrato con la prova dei tentativi infruttuosi di recupero. La qualificazione della domanda come risarcitoria, compiuta dal giudice di primo grado e non censurata in appello, legittima l’azione verso i danneggianti, non verso chi ha materialmente ricevuto le prestazioni.
Quanto alla sentenza di patteggiamento, i giudici di merito non le hanno attribuito efficacia di giudicato nel giudizio civile, ma l’hanno valorizzata, insieme ad altri elementi, come indizio del nesso causale e del danno. L’apprezzamento delle prove e il procedimento presuntivo sono rimessi alla discrezionalità del giudice di merito: il ricorrente che intenda censurarli deve indicare quale criterio presuntivo sia stato violato, onere nella specie non assolto.
Infine, la Corte esclude il difetto di motivazione, poiché la sentenza può dirsi nulla solo quando manchino del tutto le ragioni o siano meramente apparenti, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014. Le censure sul rilievo della sentenza di patteggiamento sono dichiarate inammissibili, perché non colgono la ratio decidendi o si risolvono in una contestazione di fatto. Il ricorso principale e quello incidentale sono pertanto rigettati, con condanna alle spese e obbligo del contributo unificato.
Nota della Redazione
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