Notificazione al difensore della fallita: nullità e non inesistenza (Cass. civ. Sez. V n. 9909 del 11.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione del ricorso per revocazione effettuata presso il difensore domiciliatario della società fallita, con errata indicazione del destinatario in luogo del fallimento e del curatore, non integra un’ipotesi di inesistenza della notificazione. Gli elementi costitutivi essenziali dell’atto — l’attività di trasmissione svolta da soggetto qualificato e il raggiungimento di uno degli esiti positivi previsti dall’ordinamento — sussistono quando la notificazione pervenga al domiciliatario correttamente individuato e il collegamento con la parte sia obiettivo. Ogni altra difformità dal modello legale ricade nella categoria della nullità, con le relative conseguenze. È quindi illegittima la declaratoria di inammissibilità fondata sull’inesistenza della notificazione.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un avviso di rettifica ai fini IVA per l’anno d’imposta 1991, annullato in primo grado. La società contribuente, nelle more dichiarata fallita, vedeva confermata la decisione favorevole dalla CTR siciliana, Sez. dist. di Messina. L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per revocazione avverso tale sentenza, deducendo un errore di fatto consistito nell’omessa considerazione di un documento che assumeva regolarmente allegato in appello.
La CTR dichiarava inammissibile il ricorso per revocazione, rilevando che l’atto era stato notificato direttamente alla società presso il difensore, mentre la sentenza e l’avviso di rettifica erano stati resi nei confronti del curatore fallimentare. La parte non si era costituita e non era tornata in bonis. Avverso tale pronuncia l’Agenzia propone ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il motivo denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 156 e 160 cod. proc. civ. Il ricorrente rappresenta che il curatore, nella costituzione in appello, aveva nominato difensore ed eletto domicilio presso il suo studio, e che il ricorso per revocazione era stato notificato proprio presso tale domicilio, con avviso di ricevimento recante il nome della società.
La Corte ritiene il motivo fondato. La notificazione in parola non è inesistente ma al più nulla. Il principio è quello enunciato dalle Sezioni Unite n. 14916 del 2016: l’inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra difformità dal modello legale nella categoria della nullità.
Tali elementi consistono nell’attività di trasmissione svolta da soggetto qualificato, dotato della possibilità giuridica di compierla, e nella fase di consegna, intesa come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi previsti dall’ordinamento, restando esclusi soltanto i casi in cui l’atto sia restituito al mittente e la notificazione debba reputarsi meramente tentata, cioè omessa.
Nella specie deve escludersi l’inesistenza della notificazione, ritenuta invece dalla CTR nel dichiarare inammissibile il ricorso. È pacifica la qualità di domiciliatario della fallita in capo al destinatario della notificazione, difensore della società nel giudizio d’appello concluso con la sentenza della cui revocazione si tratta. La mera errata indicazione, nell’avviso di ricevimento, della società in luogo del fallimento e per esso del curatore non obnubila l’obiettivo collegamento della notificazione con il difensore e il suo studio e, per il loro tramite, con la parte.
Esclusa l’inesistenza, in piana applicazione dell’insegnamento delle Sezioni Unite, la notificazione avrebbe dovuto al più essere considerata nulla, con le conseguenze del caso. La sentenza impugnata è quindi cassata con rinvio per nuovo esame e per le spese, comprese quelle del presente grado.
Nota della Redazione
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