Tassa automobilistica e uso promiscuo: spetta la riduzione del 50 per cento (Cass. civ. Sez. V n. 9903 del 11.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di tassa automobilistica provinciale, la pregressa classificazione del veicolo come ad uso promiscuo di trasporto di cose e persone, categoria soppressa dal D.M. 4 agosto 1998 di recepimento della Direttiva 98/14/CE e assorbita nella categoria M1 di trasporto di persone, non è di per sé sufficiente ad accreditare un utilizzo professionale del mezzo. L’uso professionale non dipende dalle caratteristiche intrinseche del veicolo, ma dal modo e dalla finalità della sua utilizzazione, da valutare in concreto. Ne consegue che il veicolo ultraventennale ad uso promiscuo, iscritto come tale sulla carta di circolazione, è destinato a un uso normale e ordinario e accede alla riduzione del 50 per cento prevista dall’art. 8 bis della legge provinciale di Bolzano n. 9 del 1998, restando l’esclusione dell’agevolazione un’eccezione alla regola generale.
Il Fatto
Il contribuente presentava istanza di rimborso della tassa automobilistica provinciale per l’anno 2016, riferita a un veicolo d’epoca ad uso promiscuo. La Provincia autonoma di Bolzano e la società concessionaria della riscossione negavano il rimborso, qualificando il mezzo come adibito ad uso professionale e dunque escluso dall’agevolazione.
La Commissione Tributaria di secondo grado, in riforma della decisione di primo grado, accoglieva la pretesa del contribuente. Rilevava che l’uso promiscuo, indicato sulla carta di circolazione, non equivale all’uso professionale, poiché quest’ultimo implica un utilizzo effettivo nell’ambito di un’attività organizzata. Gli enti impositori ricorrevano per cassazione con tre motivi, tutti incentrati sull’interpretazione dell’art. 8 bis l. prov. n. 9/1998.
La Motivazione della Corte
La Corte riunisce i tre motivi, connessi sul piano delle questioni giuridiche, e li dichiara infondati. La disposizione applicabile ratione temporis prevedeva che gli autoveicoli e i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, fossero assoggettati alla tassa in misura ridotta del 50 per cento a decorrere dal ventesimo anno dalla costruzione.
La peculiarità della fattispecie risiede nella dicitura uso promiscuo apposta sulla carta di circolazione. Si tratta di categoria abolita con il D.M. 4 agosto 1998, che distingue i veicoli in categorie M, destinate al trasporto di persone, e N, destinate al trasporto di merci. In base all’art. 2 del d.P.R. n. 39 del 1953, gli elementi determinativi della tassa e la destinazione del veicolo si desumono dal documento di circolazione; la Circolare Ministero Trasporti n. 1927/FP3 del 14.12.1999 precisa che la vecchia categoria dell’uso promiscuo resta assorbita nella categoria M1 del trasporto di persone.
La Corte richiama le convergenti Cass. nn. 11010/2023 e 23534/2023, rese su fattispecie sovrapponibili. Da esse ricava che il trasporto di cose, pur disciplinato da un’attività regolata per legge, è concettualmente compatibile con un uso non professionale del bene. L’errore dei ricorrenti sta nell’accreditare un’equivalenza automatica tra trasporto di cose e attività economica, e tra uso promiscuo e uso professionale, trattandosi di nozioni non sovrapponibili ma solo compatibili.
La riconduzione ex lege della categoria dell’uso promiscuo al trasporto di persone accredita la prevalenza, sul piano interpretativo e non per presunzione, di un uso normale e ordinario del mezzo. La classificazione non aggiornata, pur suscettibile di istanza di rettifica, non basta quindi ad accreditare l’ipotesi dell’utilizzo professionale.
Quanto al terzo motivo, la Corte esclude la violazione del principio di stretta interpretazione delle norme agevolative. La disposizione configura il beneficio come regola per i veicoli di antica data e l’inoperatività per quelli ad uso professionale come eccezione. L’esegesi accolta assicura l’applicazione della regola generale, escludendo che essa sia impedita da una prospettiva di utilizzo solo astratta e ipotetica, non desumibile dal libretto di circolazione. Il ricorso è rigettato; nulla sulle spese, per la mancata partecipazione della parte intimata.
Nota della Redazione
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