Divisione ereditaria, conguagli ed eccedenza di quota tassati come vendita (Cass. civ. Sez. V n. 21222 del 24.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’imposta di registro, l’eccedenza che deriva al condividente dall’assegnazione di beni di valore superiore a quello della sua quota sulla massa comune è considerata vendita per effetto della presunzione assoluta di cui all’art. 34 d.P.R. n. 131/1986. Irrilevante è l’assunzione, a conguaglio, di un’obbligazione pecuniaria compensativa verso gli altri condividenti. La mutevole funzione delle pattuizioni tra i condividenti è neutralizzata dalla predeterminazione normativa dell’unicità di trattamento tributario. Ne consegue l’applicazione dell’aliquota degli atti traslativi sulla sola parte eccedente, e non dell’aliquota dell’1% prevista per gli atti dichiarativi.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate ha notificato avvisi di liquidazione per imposte di registro, ipotecaria e catastale a fronte della registrazione di un atto giudiziario con cui il Tribunale, a scioglimento di una comunione ereditaria, aveva attribuito in comune e pro indiviso a due eredi un fabbricato, ponendo a carico degli assegnatari il pagamento di somme in favore degli altri coeredi.
La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso dei contribuenti e la Commissione tributaria regionale della Campania ha respinto l’appello erariale. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione, denunciando la violazione degli artt. 20 e 34 del d.P.R. n. 131/1986 e della Tariffa allegata. I contribuenti hanno resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il motivo è fondato. Il giudice di appello aveva ritenuto applicabile, per la registrazione della sentenza di divisione, l’aliquota dell’1% prevista per gli atti dichiarativi, sul presupposto che la quota di fatto corrispondesse a quella di diritto e che non vi fossero stati conguagli.
La Corte richiama le ordinanze n. 27409 del 2020 e n. 4858 del 2024, delle cui argomentazioni si avvale ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. per assoluta identità di ratio. Il principio è che l’eccedenza derivante al condividente dall’assegnazione di beni di valore superiore a quello spettantegli sulla massa comune è considerata vendita, per effetto della presunzione assoluta iuris et de iure di cui all’art. 34 d.P.R. n. 131/1986.
Non rileva che gli assegnatari abbiano assunto a conguaglio un’obbligazione pecuniaria di importo corrispondente verso gli altri condividenti. La mutevole funzione delle pattuizioni intercorse è neutralizzata dalla predeterminazione normativa dell’unicità di trattamento tributario.
Nella specie, la diseguaglianza tra quote di diritto e quote di fatto è stata compensata dal giudice della divisione con il meccanismo dei conguagli, che l’art. 34 T.U. registro considera come trasferimento parziale della sola eccedenza, sottoponendolo alle aliquote degli atti traslativi. Non coglie quindi nel segno l’argomento dell’assenza di trasferimento di beni tra i condividenti.
Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, per l’esame delle questioni rimaste assorbite e per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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