Improcedibilità del conto giudiziale fino alla scadenza dei termini di discarico (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 25 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto promosso nei confronti dell’agente della riscossione è improcedibile quando, alla luce della normativa che consente di proseguire l’attività esecutiva oltre il termine di competenza dell’anno di riferimento del conto, i rapporti tra l’agente e l’ente creditore non siano ancora esauriti. In tal caso, una pronuncia del giudice contabile può essere resa solo alla scadenza dei termini per la riscossione dei residui attivi e per la presentazione delle dichiarazioni di discarico, poiché il conto va valutato unitariamente con riguardo a tutte le riscossioni e i versamenti effettuati nel periodo di gestione. L’improcedibilità non consegue a qualsivoglia irregolarità del conto, ma solo alla sua inesistenza giuridica o fattuale ovvero alla mancanza di una condizione di procedibilità. Non trova applicazione, per le quote affidate prima dell’1 gennaio 2025, la disciplina del discarico automatico di cui al d.lgs. n. 110/2024, in assenza dei provvedimenti attuativi.
Il Fatto
L’agente contabile Agenzia delle entrate – Agente della riscossione della provincia di Matera rendeva il conto giudiziale per l’esercizio finanziario 2022, depositato in segreteria il 31 ottobre 2023. Il Magistrato istruttore, constatata la regolare sottoscrizione e parificazione del conto, chiedeva la declaratoria di improcedibilità del giudizio, non essendo ancora scaduto il termine per la presentazione delle dichiarazioni di discarico, trattandosi di rapporti non ancora esauriti. L’agente contabile non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
La Sezione osserva che l’improcedibilità non può essere pronunciata per qualsivoglia irregolarità del conto, ma solo in caso di inesistenza giuridica o fattuale del conto, ovvero di mancanza di una condizione di procedibilità, quale la parificazione. Nel caso di specie, il conto risulta regolarmente firmato e munito del visto di regolarità amministrativo-contabile, sicché sotto tale profilo è procedibile.
Quanto alla specifica posizione dell’agente della riscossione, la Corte richiama la normativa che consente di proseguire l’attività esecutiva oltre il termine di competenza dell’anno cui si riferisce il conto, ossia l’art. 1, commi 684-687, legge n. 190/2014, come modificato dall’art. 1, comma 253, legge n. 197/2022, che ha ulteriormente differito i termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità. Richiama altresì la giurisprudenza della Prima Sezione Centrale d’Appello (sentenze n. 61/2017, n. 62/2017, n. 73/2017, n. 79/2017), secondo cui, in mancanza di scadenza del termine di discarico, una pronuncia del giudice contabile può essere resa solo quando i rapporti si siano esauriti.
La Corte esclude l’applicabilità al caso di specie del d.lgs. n. 110/2024, che ha introdotto il discarico automatico per le quote affidate a decorrere dall’1 gennaio 2025. Per le quote antecedenti, il discarico avverrà secondo le modalità e tempistiche definite da futuri decreti attuativi, non ancora pubblicati, sicché continua ad applicarsi la previgente normativa. Parimenti inapplicabile risulta il d.lgs. n. 33/2025 (Testo unico versamenti e riscossione), le cui disposizioni decorreranno dal 1° gennaio 2027.
Poiché l’agente può ancora riscuotere le quote oggetto del conto, i rapporti non sono esauriti e non è possibile apprezzare la situazione a credito, debito o a pareggio della gestione. Il giudizio è pertanto dichiarato improcedibile. Le spese sono compensate per la complessità e la novità delle questioni.
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Nota della Redazione
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