Pensione privilegiata: parere CML vincolante e ascrizione in Tabella B (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 209 del 27.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di pensione privilegiata il giudice contabile, ove ritenga di avvalersi del Collegio medico legale dello Stato Maggiore della Difesa, è chiamato a verificare che il parere sia fondato su attendibili elementi di fatto, su argomentazioni logiche convincenti e su idoneo supporto medico-scientifico. Il parere adeguatamente motivato e non specificamente contestato dalle parti costituisce base idonea per l’accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità. Il contrasto verbale con un superiore, insorto per motivi di servizio e idoneo a determinare una reazione psico-neuro-vegetativa in soggetto predisposto, integra il nesso eziologico o concausale con le patologie insorte. Le infermità non ascrivibili alla Tabella A vanno ricondotte alla Tabella B, con il conseguente diritto all’indennizzo una tantum e non alla pensione privilegiata in senso proprio.

Il Fatto

Il ricorrente, militare in servizio permanente presso il Corpo della Guardia di Finanza con il grado di Vicebrigadiere, il 21 settembre 2017, mentre era in servizio, subiva un diverbio con un superiore che gli contestava di essersi presentato in abiti civili alla cerimonia religiosa del Santo patrono, benché autorizzato. Tornato in caserma accusava un malore e veniva condotto al Pronto Soccorso, ove si diagnosticava un ictus cerebrale ischemico; seguiva ricovero e dimissione con diagnosi comprensiva di ipertensione arteriosa e dislipidemia.

La domanda di riconoscimento della causa di servizio veniva respinta dal Comitato di Verifica e, successivamente, dall’INPS con provvedimento del 23 febbraio 2022. Il ricorrente adiva quindi la Corte dei conti chiedendo l’accertamento della dipendenza da causa di servizio e il riconoscimento della pensione privilegiata, con ascrizione alla quarta categoria massima della Tabella A. L’INPS eccepiva la natura vincolante del giudizio della Commissione medica.

La Motivazione della Corte

Il giudice ha disposto con ordinanza n. 256 del 2022 l’acquisizione del parere del Collegio medico legale dello Stato Maggiore della Difesa, formulando due quesiti: l’accertamento del nesso causale o concausale tra servizio e infermità, e la verifica dell’ascrivibilità a Tabella A con indicazione della categoria. Il parere è stato reso il 22 maggio 2023.

La Corte ha ritenuto di aderire integralmente alle conclusioni del Collegio, in quanto fondate su attendibili elementi di fatto, su argomentazioni logiche convincenti, su idoneo supporto medico-scientifico e adeguatamente motivate. L’assenza di contestazioni delle parti sul lavoro peritale e la correttezza metodologica della relazione hanno consentito al giudice di superare l’impostazione difensiva dell’ente previdenziale sulla vincolatività del parere della Commissione di verifica.

Quanto al nesso, il Collegio ha evidenziato che il contrasto verbale con il superiore, insorto per motivi di servizio, aveva determinato, in un soggetto verosimilmente predisposto e già iperteso, un malessere improvviso con picco pressorio e ictus cerebrale ischemico. Analogo giudizio è stato reso per il disturbo dell’adattamento con ansia e umore depresso, direttamente correlabile all’evento di servizio e determinante in via prevalente nel giudizio di inidoneità assoluta.

Sul piano dell’ascrizione, il Collegio ha precisato che gli esiti dell’ictus, sfumati, rientrano nella Tabella B con indennizzo una tantum pari a una annualità di VIII categoria. Il disturbo dell’adattamento, in origine ascrivibile alla Tabella A per due anni, era migliorato fino ad assumere i caratteri di una lieve sindrome ansioso-depressiva reattiva, così anch’esso ricondotto alla Tabella B con pari indennizzo. Tali valutazioni sono state condivise dal procuratore del ricorrente nelle note del 12 gennaio 2024 e non contestate dall’INPS.

In parziale accoglimento del ricorso, la Corte ha dichiarato il diritto al riconoscimento della causa di servizio per entrambe le patologie, con condanna dell’INPS al pagamento dell’indennizzo una tantum oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda amministrativa del 19 luglio 2021. Le spese sono state compensate in ragione della complessità medico-legale e dell’accoglimento non integrale delle tesi di parte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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