Inadempimento lieve della banca e recesso dell’agente per giusta causa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12420 del 07.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il recesso dell’agente per giusta causa, ai sensi dell’art. 2119 cod. civ. e dell’art. 1751 cod. civ., presuppone inadempimenti della preponente di gravità tale da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto. La valutazione della gravità dell’inadempimento ex art. 1455 cod. civ. costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito. Nella specie, l’omesso pagamento di provvigioni di importo contenuto rispetto al monte provvigionale complessivo e per un arco temporale circoscritto integra un inadempimento di scarso rilievo, che non giustifica il recesso per giusta causa. Parimenti, l’inesecuzione di una clausola contrattuale di contenuto meramente programmatico, rimasta priva di indicazione dello strumento attuativo, non configura di per sé inadempimento della preponente.
Il Fatto
Il ricorrente, agente e promotore finanziario, aveva convenuto in giudizio la banca preponente contestando il recesso per giusta causa e chiedendo il riconoscimento delle provvigioni asseritamente non corrisposte. La Corte d’appello di Roma, in parziale accoglimento dell’appello della banca e in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva rideterminato le somme dovute, condannando l’agente a restituire la differenza già percepita in esecuzione della prima decisione, oltre a una ulteriore somma con interessi, e compensando integralmente le spese del doppio grado.
Avverso la sentenza di appello l’agente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, incentrati sulla violazione di norme di diritto e sull’omesso esame di fatti decisivi. La banca ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione della clausola n. 5 della scrittura privata, che prevedeva l’autonomia assicurativa della struttura dei promotori. La Corte d’appello, in base alle prove, ha qualificato tale previsione come di contenuto meramente programmatico, priva di specificazione dello strumento giuridico attuativo. Il tentativo di pagamento posto in essere è stato giudicato illegittimo, comportando una artificiosa imputazione del titolo. La Corte di legittimità ha ritenuto tale lettura logica e motivata, nell’ambito dei poteri discrezionali del giudice del merito, non censurabili in sede di legittimità anche in assenza di censura dei canoni ermeneutici.
Quanto al secondo motivo, relativo alle clausole 2, 3 e 4 della medesima scrittura, la Corte rileva che gli inadempimenti provvigionali accertati dalla c.t.u. risultavano limitati e circoscritti nell’economia del rapporto. Il loro importo, rapportato al monte provvigionale, e la contenuta entità temporale del mancato pagamento hanno indotto la Corte d’appello a escludere la giusta causa, valutazione che non viola le norme sostanziali invocate e non è sindacabile nel merito.
Il terzo motivo riguarda la vicenda dei certificati e la clausola n. 6. La Corte d’appello, pur ammettendo l’inadempimento della banca, lo ha ritenuto lieve, rilevando che la raccolta dei promotori non solo non ebbe flessione, ma si incrementò significativamente nell’anno di riferimento. Ne ha tratto il convincimento che non vi fosse alcuna situazione tale da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto, svoltosi con ottimi risultati. L’agente avrebbe potuto recedere liberamente con preavviso, in assenza di inadempimenti gravi e di rilevante squilibrio contrattuale.
La Corte richiama il proprio orientamento, già citato nella sentenza gravata, in tema di recesso per giusta causa dell’agente. Alla stregua di tali premesse il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite e con il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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