Improcedibile il ricorso se manca il deposito della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4251 del 18.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è improcedibile quando la parte ricorrente omette di depositare, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, la copia autentica della decisione impugnata richiesta a pena di improcedibilità dall’art. 369 cod. proc. civ. L’onere non è osservato se nell’allegato del fascicolo telematico è inserito un atto diverso. La sanzione non opera, invece, quando la sentenza impugnata risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla controricorrente, poiché un esito di segno opposto, di carattere formalistico, contrasterebbe con il principio di effettività della tutela giurisdizionale. L’omissione resta imputabile alla parte, salvo che questa alleghi e provi tempestivamente un disguido informatico.
Il Fatto
Una lavoratrice, infermiera, ha convenuto in giudizio l’azienda sanitaria datrice di lavoro davanti al Tribunale, chiedendo il pagamento del surplus lavorativo giornaliero necessario per la vestizione e la svestizione della divisa, mai retribuito. Il Tribunale ha accolto la domanda e ha condannato l’azienda al pagamento della somma richiesta.
La Corte d’appello, in riforma della decisione, ha accolto l’impugnazione dell’azienda. La lavoratrice ha allora proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi; l’azienda ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che il ricorso è improcedibile. L’art. 369 cod. proc. civ. impone il deposito dell’atto di impugnazione presso la cancelleria, entro venti giorni dall’ultima notificazione, e la contestuale produzione, sempre a pena di improcedibilità, di una serie di documenti, tra cui la copia autentica della decisione impugnata.
Il Collegio richiama il principio per cui il ricorso non è improcedibile, per omesso deposito della sentenza impugnata, quando quest’ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte resistente. Una soluzione di segno contrario, di carattere formalistico, determinerebbe un ingiustificato diniego di accesso al giudizio di impugnazione, in contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, come affermato da Cass. n. 4370/2019.
Nel caso concreto, dall’esame degli atti depositati telematicamente emerge che la ricorrente non ha ottemperato all’onere: negli atti non risulta inserita la copia autentica della sentenza della Corte d’appello. All’allegato denominato come sentenza della Corte d’appello è presente soltanto altra copia del ricorso per cassazione.
La Corte sottolinea che la sentenza impugnata non è rinvenibile nemmeno tra gli atti depositati dalla controricorrente. La ricorrente ha quindi omesso di verificare, subito dopo il deposito telematico, la conformità del fascicolo informatico, non utilizzando la diligenza e la prudenza imposte dai principi generali dell’ordinamento.
Né risulta dedotto che l’omissione sia attribuibile a un disguido informatico tempestivamente allegato e provato. Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite. La Corte dà inoltre atto, ai fini dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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