Trasferimento di ramo d’azienda e accertamento di fatto riservato al merito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14289 del 22.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La verifica della sussistenza dei presupposti del trasferimento di ramo d’azienda, ivi compresi l’autonomia funzionale e la preesistenza richieste dall’art. 2112, comma 5, cod. civ., integra un accertamento di fatto riservato al giudice di merito. Tale accertamento è censurabile in cassazione, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., solo ove alla fattispecie accertata sia stata applicata una norma dettata per ipotesi diverse (vizio di sussunzione), ovvero, ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., nell’ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo, risultante dal testo della sentenza o dagli atti e oggetto di discussione tra le parti. La valutazione delle risultanze probatorie e il giudizio di attendibilità dei testi, ai sensi dell’art. 244 cod. proc. civ., involgono anch’essi apprezzamenti di fatto non sindacabili nel merito. In applicazione del principio della ragione più liquida, la Corte può esaminare il motivo di merito senza scrutinare le questioni processuali relative alla regolarità del contraddittorio, ove la loro trattazione sia ininfluente.
Il Fatto
La ricorrente aveva lavorato senza soluzione di continuità, dal 1990 al 2003, alle dipendenze di un imprenditore individuale presso un ristorante, in qualità di addetta alle pulizie. Era poi passata, sempre senza interruzioni, alle dipendenze di una società in accomandita semplice subentrata nella gestione dell’attività di ristorazione, esercitata negli stessi locali e con le medesime attrezzature ma sotto diversa insegna commerciale.
La lavoratrice aveva chiesto accertarsi il trasferimento di azienda ex art. 2112 cod. civ., con prosecuzione del rapporto e responsabilità solidale della società anche per i crediti maturati con il precedente datore. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda per infrazionabilità del credito, avendo la lavoratrice già agito in sede monitoria per tfr e mensilità. La Corte d’Appello di Napoli, pur escludendo la violazione dell’infrazionabilità, aveva rigettato l’appello nel merito, negando la prova del fenomeno successorio e dell’orario superiore alle 130 ore mensili mediamente retribuite.
La Motivazione della Corte
Il ricorso si articolava in tre motivi: la legittimazione passiva della socia unica e liquidatrice della società medio tempore trasformata; l’ammissibilità del ricorso nonostante il doppio rigetto di merito; la violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 cod. civ., per avere la Corte distrettuale offerto un’interpretazione formalistica del perimetro applicativo della norma.
La Corte ha ritenuto di scrutinare direttamente il terzo motivo in applicazione del principio della ragione più liquida. Ha osservato che il ricorso, ove sussistano cause che impongono di disattenderlo, è esentato dall’esame delle questioni processuali concernenti la regolarità del contraddittorio, poiché la loro trattazione sarebbe ininfluente e lesiva del principio della ragionevole durata del processo (Cass. n. 10839/2019). Ha inoltre qualificato il primo e il secondo motivo come non costituenti motivi di ricorso in senso tecnico, ribadendo che il motivo di impugnazione è rappresentato dall’enunciazione delle ragioni per cui la decisione è erronea, con la conseguenza che il motivo che non si concreti in una critica della decisione impugnata è nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo e sanzionato con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366, n. 4, cod. proc. civ. (Cass. Sez. 3 n. 359 del 2005; Cass. Sez. 3 n. 17330 del 2015; Cass. Sez. Un. n. 7074 del 2017; Cass. Sez. 1 n. 22478 del 2018).
Nel merito, la Corte ha ribadito che la verifica dei presupposti dell’autonomia funzionale e della preesistenza richiesti dall’art. 2112, comma 5, cod. civ. integra un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile solo per vizio di sussunzione o per omesso esame di un fatto decisivo (Cass. n. 7364/2021). Ha escluso che nel caso in esame ricorresse l’uno o l’altro vizio, avendo la Corte distrettuale rilevato la mancanza di prova della continuità tra le due attività economiche e la diversità delle stesse.
La Corte ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui per ramo d’azienda deve intendersi ogni entità economica organizzata in maniera stabile che, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità e consenta l’esercizio di una attività economica finalizzata a uno specifico obiettivo (Cass. n. 9361/2014; in senso conforme, Corte di Giustizia, sentenza 24 gennaio 2002, in C-51/00). Identità nella specie esclusa dalla Corte distrettuale. Ha infine confermato che la valutazione delle prove e dell’attendibilità dei testi involge apprezzamenti di fatto riservati al merito, non essendo il giudice tenuto a confutare esplicitamente gli elementi probatori non accolti (Cass. n. 16467 del 2017). Il ricorso è stato pertanto rigettato.
Nota della Redazione
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