Attività extraistituzionali dei docenti a tempo pieno e perizie di parte (Corte dei Conti Sez. I App. n. 5 del 14.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le perizie giudiziarie e, più in generale, le attività svolte per motivi di giustizia non rientrano nel divieto di esercizio professionale posto a carico dei professori universitari a tempo pieno dall’art. 11, quinto comma, lett. a), del d.P.R. n. 382/1980. La consulenza tecnica di parte e il parere pro veritate resi in procedimenti civili, penali o arbitrali costituiscono esercizio di una funzione ausiliaria del giudizio e non attività professionale incompatibile. Le attività di valutazione e di referaggio svolte presso enti pubblici sono liberamente eseguibili ai sensi dell’art. 6, comma 10, della l. n. 240/2010, mentre gli incarichi ulteriori sono legittimi previa autorizzazione del rettore. Il Professore a tempo pieno non risponde, pertanto, del danno erariale per i compensi percepiti in relazione a siffatte attività, in mancanza di una prova puntuale della loro illiceità.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti per la Liguria ha proposto appello avverso la sentenza con cui il giudice territoriale aveva respinto la domanda di risarcimento promossa nei confronti di un professore ordinario a tempo pieno di un Ateneo, per lo svolgimento di attività extraistituzionali ritenute incompatibili con lo status di docente.

Secondo la ricostruzione attorea, il docente aveva percepito compensi per consulenze e assistenze tecniche in favore di varie società, in alcuni anni superiori alla retribuzione d’Ateneo, senza riversare i proventi all’amministrazione. Il primo giudice, ritenuta la liceità delle singole attività, aveva rigettato la pretesa in assenza di prova del danno. La Procura regionale ha lamentato l’erronea applicazione delle disposizioni in materia di incarichi extraistituzionali.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello muove dalla constatazione che le contestazioni erariali non indicano né elencano le singole voci del presunto danno, ma richiamano le risultanze dell’attività di indagine della Guardia di Finanza. Ne deriva un onere di confutazione puntuale delle difese documentate della parte appellata, non assolto dalla Procura.

Nel merito, la Corte richiama l’art. 11, quinto comma, lett. a), del d.P.R. n. 382/1980, che per i professori ordinari a tempo pieno esclude la compatibilità con qualsiasi attività di consulenza esterna, facendo però salve le perizie giudiziarie e la partecipazione a organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca, nonché le attività prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare.

La disciplina successiva dell’art. 6, comma 10, della l. n. 240/2010 ha liberalizzato le attività di valutazione e referaggio, di collaborazione scientifica e di consulenza, oltre agli incarichi presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro previa autorizzazione del rettore. La Corte valorizza inoltre la norma di interpretazione autentica dell’art. 9, comma 2-ter, del D.L. n. 44/2023, secondo cui le attività extraistituzionali, comprese quelle di consulenza, sono consentite purché senza vincolo di subordinazione e in mancanza di un’organizzazione di mezzi e persone preordinata.

Il compendio documentale attesta che le attività svolte nei confronti di un gestore di servizi energetici e della cassa di servizi ambientali sono state autorizzate dall’Ateneo, mentre le restanti prestazioni rientrano nella nozione di perizia giudiziaria o di attività resa per motivi di giustizia. L’appello è pertanto infondato e va rigettato, con conferma della sentenza impugnata. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’Ateneo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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