Documentazione caratteristica militare: motivazione in re ipsa e riscontro giudiziale (TAR Piemonte n. 1755 del 08.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nella redazione della documentazione caratteristica del militare la motivazione è in re ipsa: il giudizio complessivo finale e la qualifica finale discendono direttamente dalle voci analitiche interne, tra le quali deve sussistere un rapporto di armonia e consequenzialità. Il paradigma normativo non impone una motivazione diffusa o discorsiva, ma solo la scelta tra le definizioni tipizzate nel modello. Un obbligo motivazionale rafforzato sorge in presenza di gravi giudizi negativi o di una sensibile riduzione dei punteggi rispetto ai periodi precedenti. Il sindacato del giudice amministrativo resta confinato al riscontro di macroscopiche incongruenze, illogicità o travisamento dei fatti, restando il merito della valutazione espressione di discrezionalità tecnica.

Il Fatto

Una maresciallo ordinario dell’Arma dei Carabinieri ha impugnato la propria documentazione caratteristica relativa al periodo 01/01/2022 – 31/12/2022, con cui l’Amministrazione militare le ha attribuito la qualifica finale “nella media”. La ricorrente ha dedotto che la valutazione conclusiva non rispecchiava la qualità del servizio reso, lamentando un significativo peggioramento dei punteggi rispetto al passato.

Il ricorso si articolava in due motivi: da un lato la lacunosità dell’istruttoria e l’inconsistenza dell’apparato motivazionale; dall’altro la violazione della disciplina interna sulla compilazione del documento, per aver il Comandante regionale riportato il giudizio del primo Revisore senza una valutazione sintetica complessiva. L’Amministrazione si è costituita rivendicando l’esaustività dell’istruttoria e l’ampia discrezionalità sottesa alla compilazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il primo motivo rilevando l’immediata coerenza tra la qualificazione conclusiva e le voci sintetiche del documento. Le tre Parti rilevanti si collocano quasi tutte al terzo gradino su cinque della scala valutativa, sicché la qualifica “nella media” risulta pienamente giustificata.

Quanto alla sezione discorsiva, il Comandante regionale ha indicato criticità puntuali: il calo di rendimento del Reparto comandato, il numero esiguo di notizie di reato segnalate, le difficoltà di convivenza con i militari più giovani e alcune espressioni di superficialità nell’approccio al servizio. Il Primo revisore ha espresso giudizio di concordanza, richiamando il “non incondizionato impegno” della militare.

Il TAR ha richiamato l’art. 698 del d.P.R. n. 90/2019, che compendia la valutazione nelle enunciazioni tipizzate del modello: il paradigma non prevede una motivazione discorsiva, ma solo la scelta tra le definizioni afferenti ciascuna caratteristica. Da qui la regola della motivazione in re ipsa, con i giudizi analitici che fondano direttamente il giudizio finale.

Il Collegio ha poi escluso che l’istruttoria fosse lacunosa: la ricorrente non ha contestato sul piano materiale gli addebiti, limitandosi a ridimensionarne la gravità. Le censure investono dunque il merito della discrezionalità tecnica, senza evidenziare macroscopiche incongruenze, risultando inammissibili prima che infondate. Quanto al secondo motivo, il TAR lo ha dichiarato inammissibile per difetto originario di interesse: l’eventuale annullamento per vizio formale non intaccherebbe la qualifica conclusiva, non soddisfacendo alcun interesse sostanziale della ricorrente. Il ricorso è stato integralmente respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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