Revoca del porto d’armi per custodia negligente delle armi (TAR Piemonte n. 1757 del 10.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di detenzione e porto di armi l’Autorità di pubblica sicurezza gode di ampia discrezionalità nel valutare l’affidabilità del soggetto, poiché la detenzione e il porto di armi costituiscono situazioni eccezionali rispetto al generale divieto di circolare armati. I provvedimenti di divieto di detenzione e di revoca della licenza non hanno natura sanzionatoria, ma cautelare e preventiva, essendo volti a scongiurare abusi nell’uso delle armi. La valutazione amministrativa è autonoma rispetto a quella del giudice penale e può fondarsi su fatti privi di rilevanza penale, purché sorretti da specifici elementi di fatto. La mancata adozione di idonee cautele nella custodia, tale da rendere le armi accessibili a terzi, giustifica il divieto e la conseguente revoca del titolo abilitativo, quale conseguenza vincolata.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di licenza di porto di fucile per uso caccia, impugnava il decreto con cui il Prefetto gli aveva vietato di detenere armi e munizioni, il decreto del Questore di revoca della licenza e il provvedimento prefettizio di reiezione del ricorso gerarchico.

I provvedimenti si fondavano sulla mancata formalizzazione della detenzione delle armi del padre e sulla mancata adozione di idonee cautele nella loro custodia, avendo la coniuge del ricorrente potuto utilizzare un’arma per un gesto anticonservativo. Il Tribunale rigettava l’istanza cautelare con ordinanza n. 470 del 9.10.2025. Il ricorrente deduceva difetto di motivazione, erronea applicazione degli artt. 38 e 39 TULPS e degli artt. 20 e 20-bis legge n. 110/1975, nonché illegittimità derivata della revoca.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la disciplina applicabile: gli artt. 11, 39 e 43 R.D. n. 773/1931 distinguono i casi di potere vincolato da quelli di potere discrezionale. L’art. 39 TULPS consente al Prefetto di vietare la detenzione a chi sia ritenuto capace di abusarne; l’art. 43 TULPS permette di valutare la capacità di abuso o l’assenza di buona condotta.

Il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa, secondo cui il diniego di porto d’armi postula un giudizio prognostico sull’affidabilità del richiedente, espressione di ampia discrezionalità (Cons. Stato, Sez. III, n. 3879 del 2016; Cons. Stato, Sez. III, n. 715 del 2020; TAR Piemonte n. 990 del 2022). La valutazione, tuttavia, non può prescindere da specifici elementi di fatto, singolarmente e cumulativamente apprezzati.

Nel caso concreto è dirimente che le armi fossero custodite in un armadio blindato chiuso a chiave ma accessibile anche alla coniuge, a conoscenza della posizione della chiave, come desumibile dalla presenza di monili all’interno. L’archiviazione in sede penale non è decisiva: la valutazione amministrativa è autonoma e non vi è divergenza sull’accertamento del fatto, ma solo sulla sua valutazione.

È irrilevante ogni considerazione sulla prevedibilità della condotta della coniuge, poiché gli obblighi di custodia mirano a impedire a terzi di entrare in possesso delle armi. Il motivo sull’irregolarità formale della comunicazione del luogo di custodia è assorbito, essendo la motivazione sulla negligenza idonea ex se a sorreggere gli atti. Il terzo motivo è rigettato, costituendo la revoca della licenza conseguenza vincolata del divieto di detenzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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