Ottemperanza al giudicato e indennizzo ex art. 114 cod. proc. amm. (TAR Marche n. 785 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pubblica amministrazione è tenuta a dare integrale esecuzione al giudicato favorevole al ricorrente entro un termine assegnato dal giudice dell’ottemperanza. In caso di inutile decorso del termine, il giudice nomina sin d’ora un commissario ad acta, che assume le funzioni solo su istanza del creditore. L’indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va rigettato qualora non emergano particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento da parte dell’Amministrazione.
Il Fatto
Il Tribunale Ordinario di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, aveva accertato il diritto della ricorrente al beneficio economico previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle somme per gli anni scolastici interessati. La sentenza, regolarmente notificata, era passata in giudicato. Non avendo ricevuto esecuzione, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Marche. Il Ministero si è costituito formalmente, senza opporre argomentazioni nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha verificato la procedibilità del ricorso, rilevando il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza, come previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996. Ritenuta la fondatezza della domanda, non essendo stato eseguito il titolo, ha dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare piena esecuzione al giudicato.
Ai fini dell’ottemperanza, è stato concesso un termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, decorso inutilmente il quale è stato nominato il commissario ad acta nella persona del Direttore generale competente presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il commissario, investito direttamente dal creditore, dovrà provvedere entro i 120 giorni successivi, adottando ogni atto necessario all’assolvimento del mandato.
Il Tribunale ha invece rigettato la richiesta di indennizzo da ritardo, non ravvisando particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento dell’Amministrazione, ritenendo la nomina del commissario sufficiente a fungere da stimolo. Ha infine condannato il Ministero alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 800,00, anche richiamando il precedente del Consiglio di Stato, sez. VII, n. 9289 del 25.11.2025.
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Nota della Redazione
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