Ottemperanza al giudicato e nomina commissario ad acta per spese (TAR Piemonte n. 1146 del 21.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, instaurato ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., il giudice amministrativo accerta la sussistenza dei presupposti della domanda quando la sentenza azionata sia stata notificata all’Amministrazione soccombente e sia decorso inutilmente il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669. Accertata l’omessa esecuzione del giudicato, il Tribunale ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo e nomina sin d’ora un commissario ad acta per l’ipotesi di protratta inottemperanza. Le spese di lite seguono la soccombenza, ma possono essere dimi-diate e ridotte in ragione della serialità della controversia e dell’assenza di difficoltà interpretative, oltre che della situazione di difficoltà operativa in cui versa l’Amministrazione.

Il Fatto

La parte ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Alessandria, Sezione Lavoro, notificata al Ministero e passata in giudicato. Il ricorrente ha chiesto la condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle somme liquidate nel titolo.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio opponendosi formalmente all’accoglimento del ricorso. Alla camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato la sussistenza dei presupposti, anche di rito, per l’accoglimento della domanda. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 cod. proc. civ. ed è stata notificata mediante posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale.

Inoltre, alla data di proposizione del ricorso era infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Non vi è contestazione sul fatto che l’Amministrazione abbia omesso di ottemperare al giudicato. Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, è stato nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, con facoltà di delega ad altro dirigente. Il commissario provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della parte ricorrente. Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e sono connesse ai relativi compiti istituzionali, il compenso è ritenuto compreso in quello già percepito.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo la Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM 10/03/2014 n. 55, soggette a dimidiazione ai sensi dell’art. 4, comma 1, del predetto DM. Esse sono state ulteriormente ridotte in ragione della marcata serialità della controversia, priva di difficoltà interpretative, e della oggettiva difficoltà operativa dell’Amministrazione nell’esecuzione dei titoli giudiziali. Si è provveduto alla distrazione delle spese ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario.

Infine, in considerazione dei profili di danno erariale potenzialmente connessi, il Collegio ha disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Lazio per gli accertamenti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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