Documenti nuovi in Cassazione e termine perentorio dei quindici giorni (Cass. civ. Sez. V n. 20935 del 23.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di deposito di documenti nuovi nel giudizio di legittimità, l’art. 372, secondo comma, cod. proc. civ., come modificato dall’art. 3, comma 27, lett. h), del d.lgs. n. 149/2022, consente la produzione di ogni documento incidente sulla proponibilità, procedibilità e proseguibilità del ricorso, compresi quelli diretti a evidenziare la cessazione della materia del contendere per fatti sopravvenuti, purché riconosciuti e ammessi da tutti i contendenti. Il termine di quindici giorni anteriori all’udienza o all’adunanza in camera di consiglio, previsto dalla norma novellata, ha carattere perentorio. La disciplina transitoria dell’art. 35, comma 6, d.lgs. n. 149/2022 si applica ai giudizi introdotti con ricorso notificato prima del 1° gennaio 2023 per i quali, a quella data, non era ancora fissata l’udienza o l’adunanza camerale, dovendosi far coincidere la fissazione con la calendarizzazione ufficiale a firma del Presidente titolare. Ne deriva l’inammissibilità dei documenti depositati oltre il termine, quand’anche allegati alla memoria illustrativa ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava una cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, con cui l’Agenzia delle entrate aveva recuperato ritenute Irpef non versate per l’anno d’imposta 2009. La Commissione tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso; la Commissione tributaria regionale del Lazio, in riforma, lo rigettava, valorizzando la sopravvenuta decisione della Commissione europea n. 2016/195 del 14 agosto 2015, che aveva qualificato come aiuto di Stato illegittimo la sospensione e il differimento del versamento dei tributi previsti per le imprese abruzzesi colpite dal sisma del 2009 dall’art. 33, comma 28, legge n. 183/2011.
Proposto ricorso per cassazione con sei motivi, la ricorrente produceva documenti ex art. 372 cod. proc. civ. e, in prossimità dell’adunanza, una memoria con ulteriore documentazione, chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione pregiudiziale della produzione documentale. I documenti allegati alla memoria depositata il 28 aprile 2025 non possono essere esaminati perché tardivi rispetto al termine di quindici giorni anteriore all’adunanza camerale, fissata per l’8 maggio 2025. La norma richiamata è il novellato art. 372, secondo comma, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis.
Il Collegio verifica i presupposti della disciplina transitoria. Il giudizio risulta introdotto con ricorso notificato il 27 gennaio 2017, dunque anteriormente al 1° gennaio 2023, e a quella data non era ancora intervenuta la fissazione dell’adunanza. La Corte precisa che la data di fissazione coincide con la calendarizzazione ufficiale a firma del Presidente titolare, avvenuta il 13 febbraio 2025. Entrambi i requisiti dell’art. 35, comma 6, d.lgs. n. 149/2022 sono quindi integrati.
Quanto alla natura del termine, la Corte muove dalla ratio della riforma: l’eliminazione degli adempimenti di notifica, resi superflui dal deposito telematico, è bilanciata dall’introduzione di un termine per il deposito, a garanzia del contraddittorio e della previa conoscenza dei documenti da parte del collegio. Da ciò si desume il carattere perentorio del termine, con richiamo a Sezioni Unite n. 19976/2024 e alle conformi Cass. n. 29933/2023, Cass. n. 6266/2025, Cass. n. 28196/2024 e Cass. n. 9047/2024. Si osserva inoltre che i termini ex art. 372 e 380-bis cod. proc. civ. sono volutamente sfalsati, proprio per consentire l’interlocuzione della controparte.
Nel merito, il ricorso è respinto. Il primo motivo è infondato: la decisione della Commissione europea, in quanto atto vincolante ai sensi dell’art. 288 T.F.U.E., opera come jus superveniens immediatamente applicabile, rilevabile d’ufficio, anche mediante disapplicazione delle norme interne contrastanti. Il secondo motivo è respinto, non essendo configurabile un’ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti dell’agente della riscossione, in coerenza con Sezioni Unite n. 11676/2024. Il terzo è infondato per l’operatività dell’onere di specifica riproposizione ex art. 56 d.lgs. n. 546 del 1992, esteso alle domande subordinate assorbite. I motivi quarto e quinto sono inammissibili perché veicolano eccezioni il cui esame è stato correttamente ritenuto precluso. Il sesto è inammissibile per la mancata indicazione degli atti in cui le questioni di fatto sarebbero state dedotte.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.