Motivazione apparente della sentenza tributaria, il vizio si converte in error in iudicando e determina la cassazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 9354 del 13.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La violazione dell’obbligo di motivazione previsto dall’art. 111, sesto comma, Cost., dall’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e dall’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992 è denunciabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c. tutte le volte in cui l’anomalia motivazionale si tramuti in una violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile. La sentenza che si fondi su apodittiche affermazioni, prive di un percorso logico-argomentativo ed omettendo l’esame dei motivi d’appello, è nulla per violazione dell’art. 112 c.p.c. e va cassata con rinvio al giudice del merito.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente, quale socio ed amministratore di fatto di una società a responsabilità limitata – della quale risultava formalmente cessato dalla carica e di cui aveva ceduto le quote con atto notarile ritenuto simulato – un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2012, emesso ai sensi dell’art. 41-bis del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 54 del d.P.R. n. 633/1972, per omessa presentazione delle dichiarazioni IRES, IRAP e IVA e per omessa fatturazione ed autofatturazione di operazioni imponibili.

La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso del contribuente, che aveva dedotto l’illegittimità dell’atto per la pretesa non chiara, l’assenza dei presupposti dell’accertamento induttivo e l’errata valutazione sulla qualità di amministratore di fatto. La Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello. Il contribuente ricorreva per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost. per omessa od apparente motivazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., lamentando l’assenza di argomenti atti a confutare le proprie doglianze e l’uso di formule di stile. Con il secondo motivo deduceva, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. per l’omessa pronuncia su plurimi motivi d’appello.

La Corte di cassazione, trattati congiuntamente i motivi, ha premesso che, a seguito della riformulazione dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c. ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83/2012, non è più deducibile come vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione costituzionalmente garantito, dovendosi assicurare il c.d. minimo costituzionale.

Il vizio di motivazione, ha precisato la Corte, è rilevabile quando l’impugnazione si fondi su un’interpretazione della legge che, sorretta da una motivazione contraddittoria o insufficiente, debba ritenersi errata: la motivazione è strumentale alla ricostruzione dell’iter logico del giudice e non rileva di per sé, potendo essere censurata solo laddove sorregga una decisione fondata su errata applicazione del diritto. L’anomalia motivazionale denunciabile è quindi quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione, e comprende la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e la motivazione perplessa.

Nella specie, la Commissione Tributaria Regionale aveva rigettato l’appello sulla base di apodittiche affermazioni, senza esaminare i plurimi profili dedotti dal contribuente – quali la corretta motivazione dell’avviso, l’omesso invito al contraddittorio e l’effettivo ruolo di amministratore di fatto – e senza dare conto delle ragioni per cui l’amministratrice formalmente risultante non era stata ritenuta tale, se non con un generico richiamo ad un vincolo di parentela.

La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per la rivalutazione dei fatti e per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *