Notifica diretta dell’atto impositivo: niente raccomandata informativa per la consegna al portiere (Cass. civ. Sez. 5 n. 22126 del 27.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione a mezzo posta di un atto impositivo eseguita direttamente dall’ufficio finanziario ai sensi dell’art. 14 della legge n. 890/1982 è soggetta alle regole del servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non alla disciplina della notificazione effettuata dall’ufficiale giudiziario ex art. 149 cod. proc. civ. Ne consegue che, in caso di consegna del plico al portiere, non è richiesta la spedizione della comunicazione di avvenuta notifica, né alcuna annotazione sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona che ha ricevuto l’atto. L’invio all’indirizzo del destinatario determina la rituale consegna e opera la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ., superabile solo con la prova dell’impossibilità incolpevole di prenderne cognizione. L’art. 6 della legge n. 212/2000 non introduce obblighi procedimentali ulteriori rispetto al regime legale della notifica diretta.
Il Fatto
La controversia riguarda l’impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e degli atti presupposti, limitatamente alla pretesa IVA, tra cui la comunicazione di presa in carico n. 89317014354133002, riferita all’accertamento esecutivo relativo all’anno d’imposta 2013. Il contribuente deduceva, tra l’altro, la nullità della notifica dell’avviso di accertamento esecutivo prodromico per mancato invio della raccomandata informativa dopo la consegna del plico al portiere.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, annullando la pretesa, e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado, pur correggendo la qualificazione dell’atto (comunicazione di presa in carico e non cartella), confermava l’annullamento ritenendo nulla la notifica dell’avviso prodromico proprio per l’omessa comunicazione di avvenuta notifica. L’Agenzia delle Entrate ricorre in cassazione, deducendo, tra l’altro, che la notifica diretta a mezzo posta non richiede tale adempimento.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione esamina il primo motivo, con cui l’Agenzia deduce la violazione degli artt. 39 e 112 cod. proc. civ. e dell’art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU, per l’omessa declaratoria di inammissibilità del ricorso originario per litispendenza e ne bis in idem processuale stante la proposizione di più giudizi avverso la medesima comunicazione preventiva di ipoteca.
Il motivo è ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile. La Corte chiarisce che litispendenza e bis in idem presuppongono la piena identità delle domande, da valutare su soggetti, petitum e causa petendi. La pluralità di impugnazioni calibrate su distinti segmenti della pretesa erariale riferita a differenti tributi, pur avendo a comune il preavviso ipotecario, non integra una duplicazione processuale. La connessione tra cause non si identifica con la litispendenza e la mancata riunione non determina nullità della sentenza in assenza di un concreto pregiudizio del diritto di difesa. Quanto all’omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ., essa presuppone la mancata decisione su una domanda o eccezione in senso proprio, non su mere questioni processuali (Cass. n. 10422/2019; Cass. n. 25154/2018; Cass. n. 1876/2018; Cass. n. 1701/2009). La doglianza sulla litispendenza si colloca sul piano interno, non su quello del divieto convenzionale di doppio giudizio.
Il secondo motivo è accolto. La Corte ricorda il principio per cui la notificazione a mezzo posta dell’atto impositivo eseguita direttamente dall’ufficio finanziario ai sensi dell’art. 14 della legge n. 890/1982 segue le regole del servizio postale ordinario e non quelle della notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario (Cass. n. 29642/2019; Cass. n. 15315/2014; Cass. n. 17598/2010). In tale forma di notifica non è dovuta la comunicazione di avvenuta notifica in caso di consegna al portiere, né alcuna relata: l’atto consegnato all’indirizzo del destinatario è ritualmente notificato e opera la presunzione di conoscenza ex art. 1335 cod. civ., superabile solo con la prova dell’impossibilità incolpevole. Il giudice territoriale ha quindi introdotto un requisito non previsto per la spedizione diretta dell’atto impositivo.
Il terzo motivo è assorbito dall’accoglimento del secondo, giacché presuppone l’accertamento della rituale notificazione dell’avviso. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, che dovrà riesaminare se residuino vizi propri della comunicazione di presa in carico o della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, e provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.