Illegittimità della molestia ai sensi dell’art. 660 c.p. e configurabilità della continuazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 5617 dell’11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca vizi attinenti alla determinazione della pena concordata, ove non si concretizzino in un’ipotesi di illegalità della sanzione. Le uniche doglianze proponibili sono quelle relative alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Procuratore generale e all’eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice. Il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione, non può essere unilateralmente modificato.
Il Fatto
L’imputato, a mezzo del difensore, proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano, emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. su concorde richiesta delle parti. Con tale pronuncia la pena inflitta in primo grado era stata ridotta ad anni due di reclusione e C 3.600,00 di multa in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente delimitato il perimetro dei motivi di ricorso esperibili avverso una sentenza di concordato in appello. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha ribadito che l’ammissibilità del ricorso è circoscritta ai vizi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice.
Sono invece inammissibili le doglianze che riguardano i motivi rinunciati o la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Nel caso di specie, il ricorrente deduceva la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 133 cod. pen. e all’art. 81 cod. pen., lamentando in modo generico la determinazione dell’aumento di pena rispetto a una pena concordata. La Corte ha qualificato la doglianza come inammissibile, in quanto volta a contestare la misura della pena concordata, senza prospettare alcun profilo di illegalità della sanzione inflitta.
La decisione si fonda sul principio per cui il negozio processuale, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato dalle parti, salvo il caso di illegalità della pena concordata.
Conseguentemente, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 81 c.p. – Concorso formale. Reato continuato
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 660 c.p. – Molestia o disturbo alle persone
- Art. 599-bis c.p.p. – Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso