Oltraggio a pubblico ufficiale per mera potenziale percezione delle offese (Cass. pen. Sez. 7 n. 2363 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia rigettato l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado per violazione del diritto di difesa, qualora l’udienza in cui l’imputato è stato giudicato in contumacia sia stata fissata in prosieguo e il difensore di fiducia sia stato nominato successivamente alla verifica della regolare costituzione del rapporto processuale. In tal caso, non è dovuto alcun avviso al difensore di fiducia, essendo legittima la prosecuzione del dibattimento con il difensore di ufficio. Ai fini della configurabilità del reato di oltraggio a pubblico ufficiale ex art. 341-bis cod. pen. è sufficiente che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale possano essere udite dai presenti, poiché la mera potenzialità di essere ascoltate integra un aggravio psicologico idoneo a compromettere la prestazione d’ufficio.

Il Fatto

La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza del 04/02/2025, ha confermato la condanna di primo grado per il reato di cui all’art. 341-bis cod. pen. Avverso tale decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi. Con il primo, ha eccepito la nullità della sentenza di primo grado per violazione del diritto di difesa, non essendo stato dato avviso al difensore di fiducia dell’udienza del 18/07/2022. Con il secondo, ha contestato la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato, assumendo che le espressioni offensive non fossero state udite da terzi.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché proposto per motivi non consentiti e manifestamente infondati. Quanto al primo motivo, ha giudicato corretta la decisione della Corte territoriale che aveva rigettato l’eccezione di nullità. L’udienza del 18/07/2022 era stata fissata in prosieguo e, pertanto, alcun avviso spettava al difensore di fiducia, nominato solo dopo che la citazione a giudizio e la regolare costituzione del rapporto processuale erano già state verificate all’udienza del 05/06/2020. Ne consegue la legittimità della prosecuzione del dibattimento con il difensore di ufficio, nominato per la mancata comparizione del difensore di fiducia.

In relazione al secondo motivo, la S.C. ne ha rilevato la genericità, non confutandosi la motivazione della sentenza impugnata che dava atto della presenza di più persone, diversi detenuti, che avevano assistito ai fatti svoltisi all’uscita del locale doccia e nei pressi delle celle. Sul punto, la Corte ha ribadito che, ai fini della configurabilità del reato di oltraggio a pubblico ufficiale, è sufficiente che le espressioni offensive possano essere udite dai presenti, richiamando il precedente di Sez. 6, n. 19010 del 28/03/2017, Trombetta, Rv. 269828. La mera potenzialità che le offese vengano ascoltate costituisce un aggravio psicologico che può compromettere la prestazione del pubblico ufficiale, disturbandolo nell’esecuzione di un atto del suo ufficio e facendogli avvertire condizioni avverse, ulteriori rispetto a quelle ordinarie.

Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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