Motivazione apparente e diniego delle attenuanti generiche nel giudizio di legittimità (Cass. pen. Sez. IV n. 559 del 08.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità, purché la motivazione non sia contraddittoria e dia conto degli elementi dell’art. 133 cod. pen. ritenuti preponderanti, potendo limitarsi a considerare anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o alle modalità del reato. Il diniego dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione può ritenersi implicitamente motivato nel richiamo ai profili di pericolosità del comportamento, posto che la loro concessione dipende dalla valutazione dei medesimi elementi. È inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di cassazione con cui l’imputato lamenti la mancata applicazione della sospensione condizionale non richiesta nel giudizio di appello, non potendosi dolere dell’omesso esercizio del potere officioso di cui all’art. 597, comma 5, cod. proc. pen.
Il Fatto
La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna che aveva dichiarato due imputate colpevoli di tentativo di furto con destrezza, condannandole alla pena di un anno di reclusione ed euro 464 di multa. Le ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che la Corte territoriale si era limitata a mere clausole di stile. Con il secondo motivo hanno denunciato il vizio di motivazione sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, lamentando che i giudici di merito avevano escluso il beneficio valorizzando una precedente archiviazione per particolare tenuità del fatto relativa a reato della stessa specie, commesso successivamente a quello oggetto del giudizio.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato. Il giudice del merito, nell’esprimere il giudizio sulle attenuanti generiche, non è tenuto a una valutazione analitica di tutti gli elementi dell’art. 133 cod. pen., potendo richiamare quelli ritenuti preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione, purché la motivazione non sia contraddittoria.
La Suprema Corte ha richiamato i propri precedenti, tra cui Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, secondo cui è sufficiente il richiamo ai numerosi precedenti penali dell’imputato, e Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, per cui anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità e alle modalità del reato può risultare sufficiente. Ha inoltre ricordato che, dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. disposta dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza.
Nel caso concreto la Corte territoriale aveva negato le attenuanti valorizzando l’intensità del dolo, le caratteristiche dell’azione delittuosa, eseguita con agire disinvolto e riconducibile a un collaudato schema esecutivo, e la mancanza di reale resipiscenza, avendo le imputate restituito il portafogli solo dopo insistenti richieste degli operanti. La motivazione è stata giudicata congrua, non illogica e conforme ai principi richiamati.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile. Le ricorrenti si dolevano delle argomentazioni della sentenza di primo grado, ma la mancata concessione del beneficio non era stata oggetto dei motivi di appello, riguardanti la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., la contestazione dell’aggravante della destrezza, le attenuanti generiche e l’eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte ha richiamato sul punto le Sezioni Unite n. 22533 del 25/10/2018, per cui l’imputato non può dolersi in cassazione della mancata applicazione della sospensione condizionale se non l’ha richiesta nel giudizio di appello.
La Corte ha poi ribadito che le ragioni del diniego dei benefici possono ritenersi implicite nella motivazione che neghi le attenuanti richiamando i profili di pericolosità del comportamento, richiamando la consolidata giurisprudenza (Sez. 3, n. 26191 del 28/03/2019; Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020). I ricorsi sono stati pertanto dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti alle spese processuali e al versamento di tremila euro ciascuna in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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