Dolo specifico nella detenzione di banconote false: motivazione carente (Cass. pen. Sez. V n. 30770 del 11.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di detenzione, al fine di metterle in circolazione, di banconote contraffatte, di cui all’art. 455 cod. pen., è punito a titolo di dolo specifico, consistente nell’intenzione di immettere in circolazione le banconote ricevute in mala fede. Tale finalità non può essere presunta (dolus in re ipsa), ma deve essere desunta da elementi sintomatici gravi e convergenti, idonei a rappresentare in modo inequivoco l’intenzione di spendere, quali il numero e il valore delle banconote detenute o il tempo intercorso tra ricezione e spendita. La sentenza che, riqualificato il fatto dall’art. 453 cod. pen. all’art. 455 cod. pen., ometta di motivare sull’elemento soggettivo è viziata e va annullata con rinvio.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Civitavecchia, aveva riqualificato il fatto contestato — introduzione nel territorio dello Stato, tramite corriere, e successiva immissione in circolazione di banconote contraffatte — dall’ipotesi dell’art. 453, comma 3, cod. pen. al meno grave delitto di cui all’art. 455 cod. pen., riconoscendo le attenuanti generiche e rideterminando la pena.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: con il primo ha dedotto l’erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione sull’elemento soggettivo, per non avere la Corte territoriale argomentato sul dolo specifico di messa in circolazione delle banconote; con il secondo ha censurato la violazione dell’art. 133 cod. pen. in punto di trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Cassazione accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo. Il dato di fatto non contestato è la detenzione delle banconote false con piena consapevolezza della loro falsità. Le censure riguardano invece l’assenza di una finalità di spendita rispetto al possesso pacificamente accertato.
La Corte ricostruisce la struttura dell’art. 455 cod. pen., qualificandolo come reato a fattispecie alternative, in rapporto di progressione nell’offesa al bene giuridico tutelato: la spendita o la messa in circolazione del danaro falso assorbe le condotte precedentemente elencate dalla norma. La prima fattispecie configura un reato di pericolo, la seconda un reato di danno. La scelta legislativa di incriminare ogni singolo atto di spendita si giustifica per la reiterata e autonoma lesione della fede pubblica che consegue a ciascuna condotta tipica, secondo il precedente Sez. V n. 43840 del 13.10.2022.
Per la configurabilità del reato è necessario il dolo specifico, quale intenzione di mettere in circolazione le banconote contraffatte ricevute in malafede. Esso può essere desunto da qualsiasi elemento sintomatico, purché logicamente valutato: rilevano il difetto di indicazioni dell’imputato sulla provenienza delle banconote e l’assenza di un diverso lecito fine della detenzione. Il dolus in re ipsa è escluso: il dolo va desunto solo da elementi sintomatici gravi e convergenti, come il numero e il valore delle monete false o il tempo intercorso tra ricezione e spendita, secondo Sez. V n. 32914 del 12.07.2011, Sez. V n. 14659 del 01.10.1999, Sez. V n. 5617 del 14.04.2000 e Sez. V n. 10539 del 31.10.2014.
La sentenza impugnata ha argomentato ampiamente sull’individuazione del destinatario della spedizione — numero, taglio e valore delle banconote, invio in unica soluzione, modalità fraudolente, uso di utenze non identificabili e dismissione del telefono — ma su tale base ha valutato la riconducibilità del plico all’imputato, non l’elemento soggettivo. Rispetto alla riqualificazione nel reato di cui all’art. 455 cod. pen., la Corte di merito non ha fatto corretta applicazione dei principi di legittimità, omettendo di valutare l’intenzione di mettere in circolazione le banconote, non desumibile dal complesso della motivazione. Ne segue l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma.
Nota della Redazione
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