Difetto di specificità della censura sui tabulati e cooperazione colposa nel sinistro stradale (Cass. pen. Sez. IV n. 28519 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c), e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la censura che, pur dedotta sotto il profilo della violazione di legge o del vizio di motivazione, si risolva nella richiesta di una rinnovata ponderazione delle risultanze istruttorie o nella prospettazione di una ricostruzione alternativa del fatto. L’utilizzazione processuale dei tabulati telefonici è legittima quando l’acquisizione sia avvenuta nell’ambito di indagini per un reato il cui editto sanzionatorio ne consenta l’uso e le risultanze siano inserite in un più ampio compendio indiziario valutato secondo il criterio di cui all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. In tema di cooperazione colposa ex art. 113 cod. pen., la riferibilità causale dell’evento alla condotta di uno dei concorrenti può essere fondata su un ragionamento indiziario plurimo e convergente, comprendente le dichiarazioni, i tabulati e le condotte successive al fatto, senza che sia necessaria una prova dichiarativa diretta della dinamica. È inammissibile per carenza di interesse la censura relativa a un reato dichiarato estinto per prescrizione, in assenza di allegazioni tali da imporre una formula liberatoria nel merito ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Il Fatto
Gli imputati erano stati condannati in appello per il reato di cui agli artt. 113 e 589, comma 2, cod. pen. per aver cagionato, in cooperazione tra loro, la morte di un ciclista investito sulla strada statale 16 bis. La ricostruzione aveva accertato che uno degli imputati, alla guida di un’autovettura, aveva tentato di sorpassare il velocipede mentre l’altro, alla guida di un autoarticolato, era impegnato in una manovra di sorpasso; il contatto tangenziale tra i due veicoli aveva determinato la perdita di controllo dell’auto e l’investimento del ciclista. Entrambi si erano allontanati senza prestare soccorso. La Corte di appello aveva dichiarato non doversi procedere per il reato di cui all’art. 189 cod. strada per intervenuta prescrizione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ribadito che il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla verifica della tenuta logica dell’apparato argomentativo, senza possibilità di sovrapporre una diversa lettura del materiale probatorio. Sul primo motivo di ricorso, ha ritenuto inammissibile la censura relativa all’acquisizione e utilizzazione dei tabulati telefonici, poiché la sentenza impugnata aveva spiegato che l’acquisizione era avvenuta nell’ambito di indagini per un reato il cui editto sanzionatorio ne consentiva l’uso processuale e che le risultanze erano state inserite in un più ampio compendio indiziario, comprensivo delle emergenze dichiarative e della ricostruzione dei contatti nell’immediatezza del fatto.
In ordine al secondo motivo, concernente l’individuazione del conducente, la Corte ha rilevato che la doglianza non si misurava con la struttura argomentativa della decisione, fondata su un ragionamento indiziario plurimo e coerente, che non si basava soltanto sull’esclusione della guida da parte del padre ma anche sulle dichiarazioni acquisite e sulle condotte di allontanamento serbate dai soggetti coinvolti. La censura è stata giudicata di matrice fattuale, diretta a sostituire una diversa ponderazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi.
Il terzo motivo, relativo alla dedotta erronea applicazione dell’art. 589 cod. pen. e degli artt. 141, 148 e 149 cod. strada, è stato ritenuto infondato. La Corte ha valorizzato la ricostruzione della dinamica del sinistro, il punto di contatto tangenziale tra i veicoli e la successiva perdita di controllo dell’autovettura, offrendo una spiegazione logica e coerente del nesso causale. Le deduzioni difensive, insistendo sull’assenza di una prova dichiarativa diretta, non disvelavano un vizio di manifesta illogicità ma riproponevano una diversa valutazione del fatto.
Quanto al quarto motivo, riguardante la mancata concessione delle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto la motivazione conforme ai parametri di cui all’art. 62-bis cod. pen., avendo valorizzato la fuga dal luogo dell’incidente, l’abbandono della vittima morente, la mancata collaborazione e la mancata impedizione dell’autoaccusa del padre. Tali elementi sono stati giudicati prevalenti sulla giovane età e sull’attuale attività professionale, con pena confermata in misura inferiore alla media edittale.
Relativamente al ricorso dell’altro imputato, il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità, non confrontandosi con la motivazione che aveva fondato la decisione anche sul documento proveniente dall’ANAS; il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la responsabilità era stata desunta da una pluralità di indici convergenti, tra cui i danni riscontrati sui veicoli e la sequenza delle comunicazioni intercorse; il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, trattandosi di reato già estinto per prescrizione, in assenza di allegazioni tali da imporre una formula liberatoria nel merito. Il ricorso del primo imputato è stato rigettato; quello del secondo dichiarato inammissibile, con condanna al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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