Notifica PEC errata al difensore e nullità dell’udienza di sorveglianza (Cass. pen. Sez. I n. 12232 del 27.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale di sorveglianza all’indirizzo di posta elettronica certificata di un difensore estraneo al procedimento, in luogo di quello del difensore di fiducia che ha proposto l’istanza, integra violazione dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., richiamato dall’art. 678, comma 1, cod. proc. pen., e determina la nullità assoluta dell’udienza e della decisione adottata al suo esito, ai sensi degli artt. 178, comma 1 lett. c), e 179 cod. proc. pen. La nullità è rilevabile d’ufficio e non è sanata dalla mancata comparizione del difensore non avvisato. Ne segue l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
Il Fatto
Il condannato aveva proposto, tramite il proprio difensore di fiducia, istanza di ammissione alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, della detenzione domiciliare. Il Tribunale di sorveglianza di Milano aveva rigettato la richiesta con ordinanza del 07/11/2024.
Avverso tale provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’inosservanza delle norme sulla fissazione dell’udienza camerale e la conseguente nullità. Il difensore ha rappresentato di non aver ricevuto l’avviso, perché trasmesso a un indirizzo PEC appartenente ad altro legale, del tutto estraneo al procedimento.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato gli atti allegati e ha accertato che il difensore di fiducia, che aveva depositato l’istanza nell’interesse del condannato, non aveva ricevuto la notificazione della fissazione dell’udienza. Non risultava neppure che lo stesso fosse comparso all’udienza.
L’avviso era stato notificato presso l’indirizzo di posta elettronica certificata di un altro legale, estraneo al procedimento. La Corte ha quindi ritenuto integrata la violazione dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., come richiamato dall’art. 678, comma 1, cod. proc. pen..
Tale violazione ha determinato, come correttamente eccepito nel ricorso, la nullità dell’udienza camerale ai sensi dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen. e, di conseguenza, della decisione intervenuta al suo esito. Si tratta di nullità che incide sul diritto di assistenza del difensore e che non risulta sanata dalla mancata partecipazione di un difensore mai avvisato.
La Corte ha pertanto ritenuto fondato il ricorso e ha disposto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Milano.
Nota della Redazione
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