Domanda telematica non perfezionata e diniego di indennizzo Xylella (TAR Puglia n. 1122 del 28.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di aiuto finanziario che l’Avviso pubblico impone di compilare, stampare e rilasciare esclusivamente mediante il portale informatico regionale EIP non si perfeziona con la trasmissione a mezzo PEC all’Amministrazione. L’assenza della ricevuta telematica di avvenuta ricezione attesta la mancata presentazione della domanda, che va catalogata tra quelle non ricevibili. L’eventuale malfunzionamento del sistema, non provato e non comunicato secondo le modalità prescritte, legittima al più la riapertura del portale, non l’uso di un canale diverso. Non sussiste alcun obbligo di soccorso procedimentale ex art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990, poiché la domanda non è erronea o incompleta, ma del tutto inesistente.
Il Fatto
Con Avviso pubblico del 14 dicembre 2020, adottato in attuazione del Piano straordinario per la rigenerazione olivicola, l’A.R.I.F. Puglia apriva gli interventi compensativi in favore delle imprese agricole danneggiate dalla Xylella fastidiosa nell’anno 2018. La procedura prevedeva la presentazione della domanda tramite il portale regionale EIP, con scadenza fissata al 13 gennaio 2021 e poi prorogata al 23 gennaio 2021.
La ricorrente, titolare di un’impresa agricola, non completava la procedura sul portale e il 14 gennaio 2021 trasmetteva l’istanza a mezzo PEC, deducendo un’anomalia del sistema nella determinazione della superficie. Tra ottobre e dicembre 2022 l’Agenzia pubblicava gli elenchi delle aziende ammesse, senza includervi la ricorrente. Impugnava quindi la nota dell’11-12 dicembre 2023 con cui l’A.R.I.F. le comunicava che la domanda risultava non ricevibile perché mai completata correttamente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso nel merito e ritiene di soprassedere, per economia processuale, sulle eccezioni di difetto di legittimazione attiva, irricevibilità e carenza di lesività sollevate dall’Agenzia, richiamando Cons. Stato, Sez. V, n. 4279 del 27 maggio 2022.
Il primo motivo contesta l’incomprensibilità della motivazione e la contraddittorietà della declaratoria di irricevibilità. Il TAR replica sul piano delle prescrizioni del bando: l’art. 7, comma 1, dell’Avviso pubblico impone la compilazione, stampa e rilascio della domanda mediante le funzionalità del portale EIP. La trasmissione a mezzo PEC, pur avvenuta entro il termine prorogato, non rispetta tale modalità.
L’art. 7, comma 10 consente di comunicare le anomalie di funzionamento del portale per ottenere eventuali riaperture, previa verifica. La ricorrente non ha fornito prova del malfunzionamento, non possedendo alcuna ricevuta che ne attesti l’esistenza. Il sistema, peraltro, ha consentito ad altri richiedenti di completare correttamente l’invio. La comunicazione al responsabile di attuazione, prevista dal comma 7, non giustifica l’uso di un canale differente.
Il secondo motivo lamenta l’omessa istruttoria e la violazione dell’art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990. Il TAR ritiene la censura infondata: non essendosi perfezionata la procedura telematica, la ricorrente non ha di fatto presentato alcuna domanda. Ne consegue che l’Agenzia non ha avviato alcuna istruttoria e non ha inviato le comunicazioni previste dal comma 7, mancando un fascicolo aziendale validato cui indirizzarle. La domanda non è quindi semplicemente erronea o incompleta, ma inesistente, con conseguente impossibilità di addossare all’Amministrazione le anomalie del meccanismo di invio. Il ricorso è respinto, con compensazione integrale delle spese in ragione della peculiarità e novità del caso.
Nota della Redazione
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