Contributi post-sisma e giurisdizione contabile: sussiste il rapporto di servizio del direttore dei lavori; la prescrizione quinquennale decorre dal fatto dannoso (Corte dei Conti Sez. I App. n. 193 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contributi pubblici per la ricostruzione post-sisma, sussiste la giurisdizione contabile sul direttore dei lavori incaricato dal privato beneficiario, atteso che i fondi erogati, pur a natura indennitaria, sono vincolati alla realizzazione di un intervento di protezione civile e il tecnico, redigendo perizie, stati di avanzamento e certificati di regolare esecuzione, si inserisce nella fase attuativa del programma imposto dall’Amministrazione, configurandosi un rapporto di servizio in senso lato. La natura dei relativi contratti, estranei al codice dei contratti pubblici, non esclude la responsabilità erariale. Con riferimento alla prescrizione, la mancata coltivazione della costituzione di parte civile nel processo penale, culminata nell’omessa precisazione delle conclusioni, determina il venir meno dell’effetto interruttivo permanente, residuando solo quello istantaneo; il termine quinquennale di cui all’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994 decorre dalla data del fatto dannoso.
Il Fatto
La Procura regionale per l’Abruzzo aveva citato in giudizio un ingegnere, quale direttore dei lavori per la riparazione post-sisma di un’abitazione privata, per aver asseverato, nella relazione al conto finale e nel certificato di regolare esecuzione, l’effettuazione di lavori solo parzialmente realizzati, liquidati a una ditta i cui titolari erano stati definiti in sede penale. L’addebito concerneva il danno erariale derivante dall’erogazione del contributo pubblico al condominio beneficiario.
La Sezione giurisdizionale regionale, respinte le eccezioni di difetto di giurisdizione e di prescrizione, aveva parzialmente accolto la domanda, condannando il tecnico, per colpa grave, al risarcimento del danno in favore del Comune. L’appellante ha impugnato la sentenza, deducendo il difetto di giurisdizione del giudice contabile, la presunta intervenuta prescrizione e l’omessa pronuncia sul concorso di altri soggetti nella causazione del danno.
La Motivazione della Corte
La Corte d’appello ha preliminarmente ritenuto ritualmente instaurato il contraddittorio, nonostante la notifica dell’appello alla sola Procura regionale e non alla Procura generale, in ragione del collegamento funzionale tra gli uffici e della comparizione in udienza di quest’ultima, con sanatoria per il raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c.
Nel merito, ha respinto il motivo concernente la giurisdizione. Richiamati l’art. 3 del D.L. n. 39/2009 e l’art. 3-ter del D.L. n. 125/2010, la Corte ha osservato che la natura indennitaria del contributo e l’esclusione dei contratti dal codice dei contratti pubblici non implicano l’irrilevanza della disciplina pubblicistica. Il baricentro della giurisdizione contabile si sposta dalla qualità del soggetto alla natura del danno e agli scopi perseguiti, essendo sufficiente che il privato, con le sue scelte, incida negativamente sul programma imposto dall’Amministrazione. La nozione estensiva di rapporto di servizio comprende anche il soggetto estraneo all’ente che si inserisca, anche di fatto, nello svolgimento di un’attività funzionale al perseguimento delle esigenze generali.
Applicando tali principi, la Corte ha rinvenuto plurimi indici della sussistenza della giurisdizione: la natura pubblica dei fondi, il vincolo di destinazione, la qualificazione dell’amministratore di condominio come incaricato di pubblico servizio ex art. 358 c.p., gli obblighi di rendicontazione e i poteri di controllo del Comune. Ha quindi affermato che la condotta del direttore dei lavori, il quale redige il computo metrico, sottoscrive i registri di contabilità e gli stati di avanzamento e rilascia il certificato di regolare esecuzione, concorre alla realizzazione dell’illecito erariale, configurandosi un rapporto di servizio in senso lato con l’Amministrazione erogante.
La Corte ha, invece, accolto il motivo relativo alla prescrizione. Ha rilevato che la costituzione di parte civile del Comune nel processo penale, risalente al 2016, non era stata coltivata per un arco temporale di circa cinque anni, culminando con la mancata precisazione delle conclusioni all’udienza finale, ove la parte civile non era peraltro comparsa. Richiamato il principio di immanenza della costituzione di parte civile e i suoi limiti, la Corte ha ritenuto che la fattispecie integrasse una revoca tacita ex art. 82, comma 2, c.p.p., con conseguente venir meno dell’effetto interruttivo permanente e residuazione del solo effetto istantaneo. Considerato che i pagamenti risalgono al 2010 e che l’invito a dedurre è stato notificato nel 2023, il termine quinquennale di cui all’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994, come modificato dalla legge n. 1/2026, risultava ampiamente decorso. La Corte ha, pertanto, accolto l’appello, annullando la sentenza gravata e prosciogliendo l’appellante da ogni addebito.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 358 c.p. – Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio
- Art. 82 c.p.p. – Revoca della costituzione di parte civile