Domicilio dichiarato nel giudizio di appello e onere di specifica indicazione (Cass. pen. Sez. V n. 4337 del 03.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di domicilio e l’elezione di domicilio costituiscono un consapevole atto di volontà, non una semplice manifestazione di scienza, e devono essere comunicate all’autorità procedente con le forme dell’art. 162 cod. proc. pen. La mera indicazione della residenza contenuta nell’atto di nomina del difensore non integra valida dichiarazione di domicilio, difettando la scelta tra i luoghi dell’art. 157 cod. proc. pen. Ai sensi dell’art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen., l’onere di corredare l’atto di appello con la dichiarazione o elezione di domicilio non è limitato all’ipotesi di assenza dell’imputato nel giudizio di primo grado, né è assolto dal mero richiamo alla dichiarazione contenuta negli atti o nell’intestazione della sentenza impugnata: occorre il riferimento espresso e specifico alla precedente dichiarazione e alla sua collocazione nel fascicolo.
Il Fatto
Il Tribunale di Piacenza, con l’ordinanza impugnata, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’imputato avverso la sentenza del Giudice di pace di Piacenza del 28/11/2023. Il giudice dell’appello ha ritenuto che all’atto di impugnazione non fosse allegata la dichiarazione o elezione di domicilio richiesta dall’art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. n. 150/2022 (c.d. Riforma Cartabia), necessaria per la notificazione del decreto di citazione a giudizio.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo che nella dichiarazione di nomina del difensore, allegata all’appello, aveva indicato la propria residenza anagrafica e che tale indicazione era sufficiente a consentire la notifica degli atti. Ha inoltre sostenuto che l’onere riguardava solo l’ipotesi di assenza nel grado precedente e che la dichiarazione risultava comunque dagli atti e dall’intestazione della sentenza impugnata.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio secondo cui la dichiarazione di domicilio, per gli effetti sul diritto di difesa e sul corretto svolgimento del procedimento, deve essere inequivoca e comunicata in modo formale all’autorità procedente. L’art. 162 cod. proc. pen. prescrive che il domicilio dichiarato, quello eletto e ogni loro mutamento siano comunicati con dichiarazione raccolta a verbale ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata.
Non basta, dunque, la mera indicazione della residenza o del domicilio in un atto processuale. Richiamando le Sezioni Unite n. 41280 del 17.10.2006, la Corte ribadisce che con la dichiarazione di domicilio l’imputato compie un atto di volontà, scegliendo consapevolmente tra i luoghi indicati nell’art. 157 cod. proc. pen.. Ne è riprova l’avvertimento previsto dall’art. 161 cod. proc. pen., volto a fondare una scelta consapevole. Nel caso concreto il ricorrente si è limitato ad allegare la nomina del difensore con l’indicazione della residenza, senza alcuna specifica indicazione sulle modalità della notifica.
Quanto al secondo motivo, la Corte ritiene infondata l’interpretazione riduttiva dell’art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen., che ne circoscriverebbe l’onere alla sola ipotesi di assenza dell’imputato: il tenore letterale proietta l’obbligo della difesa oltre tale ipotesi. È altresì erronea la tesi per cui basterebbe l’esistenza in atti di una dichiarazione o elezione di domicilio, o la sua indicazione nell’intestazione della sentenza impugnata.
La Corte richiama la recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 6578/2024, che ha stabilito come la disciplina dell’art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen., abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024, continui ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto. Le Sezioni Unite hanno inoltre precisato che è sufficiente il richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo, tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo della notificazione.
Nel caso in esame tale deposito o specifica indicazione è mancata, come sostanzialmente ammesso dalla stessa difesa. L’ordinanza impugnata deve pertanto ritenersi validamente pronunciata e il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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