Gravità indiziaria e divieto di valutazione atomistica degli indizi (Cass. pen. Sez. I n. 7060 del 20.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza richiesti per l’applicazione di misure cautelari personali è illegittima la valutazione frazionata e atomistica dei singoli dati acquisiti. Alla verifica della gravità e precisione di ciascun elemento indiziario deve seguire il loro esame globale e unitario, che ne chiarisca l’effettiva portata dimostrativa del fatto e la congruenza rispetto al tema di indagine. In sede di legittimità è precluso il sindacato sulle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze già esaminate dal giudice di merito. L’interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate costituisce questione di fatto rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, sindacabile solo nei limiti della manifesta illogicità.

Il Fatto

Il Tribunale di Palermo, investito di richiesta di riesame ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., confermava la misura degli arresti domiciliari applicata dal Giudice per le indagini preliminari nei confronti di un candidato alle elezioni per il Consiglio comunale, in relazione al delitto di scambio elettorale politico-mafioso di cui all’art. 416-ter cod. pen. La piattaforma indiziaria era costituita essenzialmente dalle captazioni di conversazioni tra l’indagato e soggetti del pari sottoposti a indagini.

Il Tribunale riteneva sussistenti i gravi indizi e attuale l’esigenza cautelare di cui all’art. 274 lett. c) cod. proc. pen., ravvisando il pericolo di reiterazione del reato. L’indagato ricorreva per cassazione deducendo tre motivi, con i quali contestava la configurabilità della fattispecie e la lettura delle conversazioni operata dai giudici della cautela.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Le censure, oltre a opporsi con argomentazioni di merito alla conclusione del Tribunale, risultano a-specifiche rispetto al ragionamento giustificativo che la sorregge e si snodano secondo un metodo valutativo non consentito, isolando e parcellizzando gli elementi indiziari valorizzati sinergicamente dai giudici della cautela.

Il Collegio richiama il principio consolidato secondo cui, ai fini dei gravi indizi cautelari, è illegittima una valutazione frazionata e atomistica dei singoli dati acquisiti, dovendo invece seguire, alla verifica della gravità e precisione di ciascun elemento, il loro esame globale e unitario (Sez. F n. 38881 del 2015; Sez. U n. 33748 del 2005). Quanto al significato degli elementi indiziari, in sede di legittimità è consentita la sola verifica dell’adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto, non il controllo delle censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione (Sez. U n. 11 del 2000).

Sul primo motivo la Corte rileva che il Tribunale del riesame non aveva affatto affermato l’irrilevanza dell’intraneità del soggetto parte dell’accordo. L’intervenuta assoluzione di questi, nel 2019, dal reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., riguardando condotte passate, non impediva di valorizzare i risultati delle investigazioni che ne delineavano la posizione apicale, richiamando a conforto una conversazione dell’11 giugno 2022.

La Corte ribadisce che l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate costituiscono questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione (Sez. U n. 22471 del 2015; Sez. 3 n. 44938 del 2021). Non si rinvengono i dedotti travisamenti della prova: il ricorrente sollecita una rilettura del fatto e una diversa valutazione del tenore delle intercettazioni, che non competono alla Corte.

Quanto alle esigenze cautelari, l’ordinanza impugnata individua in modo esaustivo gli indici oggettivi e soggettivi che qualificano l’esigenza special-preventiva, non superati da conducenti elementi di prova contraria. Il Tribunale ha valorizzato le conversazioni nella parte in cui delineano un patto destinato a operare pro futuro, inferendone il pericolo di reiterazione. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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