Revocazione per errore di fatto esclusa sul giudicato e sull’interpretazione degli atti (Cass. civ. Sez. V n. 10891 del 23.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revocazione della sentenza della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., è ammessa solo quando la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure sull’inesistenza di un fatto positivamente stabilito, e sempre che il fatto non abbia costituito punto controverso. Il vizio revocatorio non comprende né gli errori di diritto sostanziale o processuale né gli errori di giudizio o di valutazione, restando esclusa ogni censura sull’interpretazione degli atti processuali e delle risultanze di causa. Non integra errore di fatto la pretesa erronea valutazione sull’esistenza o sugli effetti del giudicato, che partecipa della natura dei comandi giuridici e la cui inesatta presupposizione rileva come errore di diritto. La revocazione è, pertanto, inammissibile quando il ricorrente, pur non contestando il dato storico, censuri l’apprezzamento compiuto dalla Corte sul giudicato e sul contenuto degli atti.
Il Fatto
Il ricorrente aveva impugnato un avviso di accertamento davanti alla Commissione tributaria provinciale, deducendo l’emissione dell’atto prima del termine previsto dall’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000. Il ricorso era stato rigettato con sentenza divenuta definitiva. Il contribuente aveva proposto un secondo ricorso contro il medesimo avviso, dichiarato inammissibile prima con decreto presidenziale e poi con sentenza confermata in appello. La Corte di cassazione, con l’ordinanza impugnata, aveva dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando il passaggio in giudicato della prima decisione e l’impossibilità di impugnare nuovamente un atto ormai definitivo.
Avverso tale ordinanza il contribuente ha proposto ricorso per revocazione, deducendo due errori di fatto. L’Agenzia delle entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione, senza svolgere attività difensiva.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce la disciplina del rimedio muovendo dall’art. 391-bis cod. proc. civ., che ammette la revocazione della sentenza di legittimità affetta da errore di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ.. Il confine rispetto all’error iuris è netto: l’errore di fatto riguarda solo l’erronea presupposizione dell’esistenza o inesistenza di fatti considerati nella loro dimensione storica, non il vizio nascente da falsa percezione o distorsione dell’effettiva portata delle norme.
Ne deriva, secondo il Collegio, che resta esclusa dall’area del vizio revocatorio la sindacabilità di errori formatisi su una pretesa errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali: simile errore, se fondato, costituirebbe un errore di giudizio, e non un errore di fatto. La Corte richiama sul punto le Sezioni Unite n. 30994 del 2017, le Sezioni Unite n. 8984 del 2018 e la Sez. Un. n. 2336 del 2016.
L’errore di fatto, inoltre, deve essere decisivo, evidente, obiettivo e non deve cadere su un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata. La Corte valorizza la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 17 del 1986, n. 36 del 1991, n. 207 del 2009), che ha contenuto il rimedio revocatorio per le decisioni di legittimità ai soli casi di sviste o puri equivoci.
Con specifico riferimento agli atti interni al giudizio di cassazione, la Corte richiama Sez. Un. n. 31032 del 2019: la revocazione è esperibile quando il giudice di legittimità non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma è esclusa quando la pronuncia sul motivo sia effettivamente intervenuta, ancorché con motivazione che non abbia esaminato specificamente tutte le censure. Rientra, invece, nell’attività valutativa l’interpretazione del significato della sentenza impugnata.
Applicando tali principi, il ricorso è dichiarato inammissibile. Il ricorrente non contesta il dato storico del passaggio in giudicato, che anzi espressamente afferma, ma censura l’interpretazione dei suoi effetti, assumendo l’inapplicabilità del giudicato ai casi di nullità dell’atto. Si tratta di una questione giuridica riproposta con nuove argomentazioni, che integra un errore di giudizio e non di fatto. La Corte ribadisce che ogni valutazione sulla sussistenza di un preteso giudicato è estranea all’errore di fatto, equivalendo la sua erronea presupposizione a ignoranza della regula iuris. Il carattere eccezionale dell’impugnazione comporta, infine, l’inammissibilità di ogni censura non compresa nei motivi tassativamente indicati dalla legge. Non si provvede sulle spese per l’assenza di attività difensiva dell’Agenzia, con condanna al contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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