Doppia annualità pensione reversibilità al coniuge con nuove nozze post riforma (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 246 del 24.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Al coniuge superstite titolare di pensione di reversibilità che contrae nuovo matrimonio in data successiva all’entrata in vigore della legge n. 335/1995 spetta la doppia annualità della pensione, per effetto dell’estensione al settore pubblico della disciplina di cui all’art. 3, comma 2, del d.lgs. luogotenenziale n. 39/1945. Il diritto alla doppia annualità presuppone che le nuove nozze siano state contratte dopo l’entrata in vigore della riforma del 1995. Sulla somma così determinata spettano gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria, quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi, secondo il principio del cumulo parziale. La liquidazione della seconda annualità non richiede la cessazione del nuovo vincolo coniugale.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di pensione ai superstiti con decorrenza dal luglio 2013, ha contratto nuovo matrimonio nel settembre 2021 e ha presentato istanza amministrativa all’INPS per ottenere la liquidazione della doppia annualità della pensione di reversibilità. L’Istituto è rimasto contumace.

Il ricorrente ha rappresentato che il giudice ordinario, adito in precedenza, aveva declinato la giurisdizione a favore della Corte dei conti, richiamando l’art. 3 del d.lgs. luogotenenziale n. 39/1945. La questione approda così al giudice contabile, innanzi al quale il ricorrente ha concluso per l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese da distrarsi a favore del procuratore antistatario.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il giudice ha dichiarato la contumacia dell’INPS, ritualmente evocato e non costituitosi. Nel merito, ha ritenuto la domanda fondata muovendo da un dato temporale decisivo: il nuovo matrimonio è stato contratto nel settembre 2021, dunque in epoca successiva all’entrata in vigore della legge n. 335/1995.

Tale collocazione temporale è determinante perché la stessa legge ha esteso anche al settore pubblico la disciplina di cui all’art. 3, comma 2, del d.lgs. luogotenenziale n. 39/1945, che riconosce al coniuge superstite la doppia annualità della pensione in caso di nuove nozze. Il presupposto applicativo è, pertanto, individuato dalla Corte nel momento di celebrazione del nuovo matrimonio, che nel caso concreto si colloca pacificamente dopo la riforma.

Accertato il diritto, il giudice ha condannato l’INPS al pagamento di due annualità della pensione di reversibilità. Sulla somma dovuta a titolo di arretrati ha riconosciuto gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria, quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi, con decorrenza dalla scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento.

Il criterio seguito è quello del cumulo parziale, espressamente richiamato dalla pronuncia delle Sezioni Riunite n. 10/2002 e, in termini analoghi, dalla Corte conti, Sezione giurisdizionale per la Puglia, sent. n. 7/2017. La soccombenza dell’Istituto ha quindi fondato la condanna alle spese di lite, quantificate in € 1.500,00 oltre accessori, con distrazione a favore dell’avvocato antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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