Comunità energetiche e motivazione analitica ex art 5 TUSP (Corte dei Conti Sez. contr. Toscana n. 156 del 30.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le finalità meritorie delle comunità energetiche rinnovabili non esonerano l’amministrazione dall’onere motivazionale rafforzato prescritto dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016 per la costituzione di una società o l’acquisto di partecipazioni. Il modulo societario è una scelta libera, ma va ancorato alla concreta attività della società e non al modello astratto di CER. L’omessa motivazione sulla compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato integra un vizio dell’atto deliberativo, che la Corte rileva senza sindacare il merito. Nel valutare la sostenibilità finanziaria il giudice contabile verifica completezza, adeguatezza, affidabilità e attendibilità delle stime, con particolare riguardo a piano di cassa e analisi di sensitività.
Il Fatto
Un Comune ha aderito, con deliberazione del Consiglio comunale, alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile di area vasta, promossa da una Provincia nell’ambito di un progetto europeo e condivisa con altri enti locali. L’operazione prevede la partecipazione come socio a una società cooperativa per azioni mediante l’acquisto di azioni e l’autorizzazione alla firma di atto costitutivo e statuto.
L’ente ha trasmesso l’atto deliberativo alla Corte dei conti per il parere ex art. 5, comma 3, del TUSP, previa pubblicazione degli schemi per la consultazione. La questione centrale riguarda la sufficienza della motivazione sulla necessità della società, sulla sostenibilità finanziaria e sulla convenienza economica dell’iniziativa.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce la funzione di controllo assegnata all’art. 5 del d.lgs. n. 175/2016 dalla legge n. 118 del 2022. Il parere, pur atipico e privo di effetti preclusivi, impone un esame dei presupposti giuridici ed economici dell’operazione prima che questa sia attuata. Ne deriva un onere di motivazione analitica dell’atto deliberativo, sindacabile dalla Corte.
Sul piano formale, la Sezione rileva che l’atto è stato adottato nelle forme prescritte, ma manca ogni motivazione sulla compatibilità con la disciplina europea degli aiuti di Stato, richiamata dall’art. 5, comma 2, del TUSP. Sulle clausole statutarie emergono carenze: i ristorni, la composizione degli organi e la previsione di un comitato scientifico eventuale, estraneo al tipo codicistico; l’ampia e generica disciplina dei prestiti da soci è giudicata suscettibile di ampliare l’esposizione finanziaria dell’ente, in tensione con il divieto di soccorso finanziario ex art. 14, comma 5, del TUSP e con l’autonomia patrimoniale perfetta.
Nel merito, la Corte richiama la deliberazione delle Sezioni riunite n. 16/SSRRCO/QMIG/22, che distingue sostenibilità oggettiva e soggettiva. Ritiene tendenzialmente assolto l’onere motivazionale sulla sostenibilità finanziaria, essendo stato predisposto un business plan con piano di cassa ventennale e copertura degli esborsi. Segnala però l’assenza di costi per personale, investimenti, manutenzioni e assicurazioni, e raccomanda un’analisi di sensitività sugli scenari, essendo i risultati dichiarati come potenziali.
Sul versante delle finalità istituzionali, l’atto non è analiticamente motivato ai sensi dell’art. 4 del TUSP: l’ente ha assunto come presupposto le finalità delle CER, senza ancorare il modulo scelto all’oggetto sociale concreto. La Corte ritiene di superare la carenza nel caso specifico, potendosi ricondurre l’attività di produzione di energia rinnovabile alle finalità pubbliche dell’ente e al comma 7 dell’art. 4, ma richiama l’ente a pedissequa applicazione della norma per il futuro. Sul fronte della convenienza economica richiama i parametri dell’art. 20 TUSP, segnalando l’assenza di dipendenti almeno nei primi anni. Precisa infine che la scelta in sé della CER va distinta dal ricorso al modulo societario, unica scelta soggetta a scrutinio.
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Nota della Redazione
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