Notifica dubbia dell’invito a dedurre e inammissibilità della citazione contabile (Corte dei Conti Sez. II App. n. 54 del 23.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rinnovazione della notificazione dell’invito a dedurre, disposta dalla Procura regionale per dissipare dubbi sulla ritualità della prima notifica, non incide sul termine di 120 giorni per il deposito dell’atto di citazione quando la notifica originaria abbia comunque raggiunto lo scopo, ai sensi dell’art. 44, comma 3, c.g.c. In tale evenienza l’Organo requirente deve cadenzare i successivi passaggi processuali considerando quella notifica come validamente esitata, potendo semmai chiedere la proroga ex art. 68 c.g.c. Il deposito della citazione oltre la soglia temporale calcolata sulla prima notifica è inammissibile, trattandosi di termine perentorio posto a garanzia delle ragioni degli invitati. La contestazione dell’adempimento partecipativo è ammessa anche in capo agli appellanti che non ne siano stati destinatari, poiché l’art. 67, commi 5 e 6, c.g.c. àncora l’ammissibilità della citazione al perfezionamento della notificazione per l’ultimo invitato.

Il Fatto

La vicenda origina da un’operazione di ausilio finanziario posta in essere dal fondo di venture capital regionale in favore di una società attiva nella lavorazione dei materiali ferrosi, ammessa ai benefici e poi posta in liquidazione e dichiarata fallita. La Procura regionale ha ravvisato due poste di danno: una corrispondente alla porzione pubblica dell’agevolazione, l’altra alla commissione di gestione percepita dal soggetto gestore.

La Sezione regionale, con la sentenza impugnata, ha accolto parzialmente la pretesa, condannando in via principale e in solido, a titolo di dolo, la società beneficiaria in fallimento, il suo amministratore e il consigliere delegato del gestore, e in via sussidiaria, a titolo di colpa grave, la società di gestione. Tutti i condannati hanno impugnato, reiterando in via pregiudiziale l’eccezione di inammissibilità della citazione per tardivo deposito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio d’appello affronta anzitutto il profilo della legittimazione a dolersi dell’adempimento partecipativo. Rileva che l’art. 67, comma 5, c.g.c. consente atti cumulativi e àncora il termine per il deposito della citazione al perfezionamento della notificazione per l’ultimo invitato. Ne deriva che ogni soggetto coinvolto dall’iniziativa della Procura può sindacare la correttezza delle notifiche eseguite nei confronti degli altri invitati, senza che vi osti l’art. 45, comma 2, c.g.c.

Nel merito, la Corte ricostruisce la sequenza procedurale. L’invito a dedurre era stato notificato al consigliere, per un’anomalia nella restituzione della relata, due volte: la prima notifica si era perfezionata con la consegna a mani, la seconda era stata disposta in via prudenziale e si era esitata qualche settimana dopo. La Procura aveva calcolato il termine di 120 giorni dalla seconda notifica, depositando la citazione entro quella scadenza.

La Corte ritiene il calcolo errato. Una volta constatato che l’effetto partecipativo si era certamente realizzato nei confronti del destinatario — che aveva chiesto accesso al fascicolo istruttorio e depositato deduzioni difensive — ogni ipotetica anomalia del processo notificatorio doveva ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo. Il requirente, sebbene libero di rinnovare la notificazione per neutralizzare contestazioni future, doveva modulare i successivi adempimenti considerando la prima notifica come validamente esitata.

La previsione di inammissibilità dell’art. 67, comma 5, c.g.c. esprime la volontà legislativa di circoscrivere rigorosamente la tempistica dell’azione erariale, a garanzia di chi non deve restare nell’incertezza di essere sottoposto a processo. Tale soglia non è modificabile attraverso la scelta di rinnovare una notifica dubbia. Il deposito, avvenuto oltre il termine calcolato sulla prima notifica, è dunque inammissibile, restando assorbite le ulteriori questioni.

Conseguentemente, la Corte accoglie i motivi sull’inammissibilità della citazione e annulla la porzione di sentenza non passata in giudicato, restando immuni dall’effetto demolitorio le statuizioni riguardanti la società in fallimento, non impugnate. Le spese di entrambi i gradi sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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