Doppia annualità ai superstiti delle vittime del dovere e decorrenza degli interessi (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 29 del 27.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità, nel caso di decesso del soggetto di cui all’art. 5, comma 3, legge n. 206/2004 avvenuto dopo l’entrata in vigore della legge, spetta la doppia annualità del trattamento pensionistico, comprensiva della tredicesima mensilità. Il diritto discende direttamente dalla legge e configura una posizione soggettiva priva di discrezionalità in capo all’ente previdenziale, sia sull’an che sul quantum. Il calcolo si effettua con riferimento all’importo lordo della pensione di reversibilità spettante alla data del decesso del dante causa, che costituisce anche il termine di decorrenza del beneficio. Sugli importi così determinati maturano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria in via automatica, a prescindere da apposita domanda, secondo il principio del cumulo parziale.

Il Fatto

La ricorrente, vedova di un militare deceduto nel 2009 durante un servizio di prevenzione e repressione dei reati, è titolare di pensione di reversibilità. Il de cuius è stato riconosciuto Vittima del Dovere con decreto del Ministero dell’Interno del 12 maggio 2010 e l’interessata è stata certificata quale familiare di Vittima del Dovere con provvedimento prefettizio del 19 aprile 2023.

Nel marzo 2023 la ricorrente ha presentato domanda per la doppia annualità ex art. 5, comma 4, legge n. 206/2004. Dopo solleciti e ricorso amministrativo, l’INPS ha comunicato la cessazione della materia del contendere, rappresentando che la prestazione sarebbe stata erogata entro gennaio 2024. L’erogazione non è seguita e la ricorrente ha proposto ricorso giurisdizionale. Costituendosi, l’INPS ha riferito di aver riconosciuto la domanda e chiesto la cessazione della materia del contendere, ma la comunicazione successiva della Direzione provinciale ha chiarito che gli importi versati riguardavano solo arretrati di conguaglio della pensione di privilegio, restando la doppia annualità non definita.

La Motivazione della Corte

Il Giudice monocratico richiama il disposto dell’art. 5, comma 4, legge n. 206/2004, che attribuisce ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, del trattamento pensionistico, limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico. Il beneficio era già previsto dall’art. 2, legge n. 407/1998 e l’art. 10, comma 7, d.l. n. 70/2011, convertito nella legge n. 106/2011, ha attribuito la competenza al pagamento agli enti previdenziali competenti per la pensione di reversibilità, quindi all’INPS.

La Corte accerta che la norma è entrata in vigore il 26 agosto 2004, in epoca anteriore al decesso del dante causa, avvenuto il 25 aprile 2009. Aderendo all’interpretazione del parere del Ministero del Lavoro del 25 novembre 2011, fatta propria dall’INPDAP e poi dall’INPS, il Giudice afferma che per i decessi intervenuti dopo il 26 agosto 2004 il calcolo della doppia annualità deve riferirsi all’importo lordo della pensione di reversibilità spettante alla data del decesso del dante causa.

Il rinvio richiesto dall’INPS all’udienza del 26 marzo 2025 non è accolto. Il Giudice rileva che la ricorrente ha presentato formale domanda sin dal 10 marzo 2023 e ha proposto ricorso amministrativo il 26 settembre 2023, sicché non può accordarsi un ulteriore differimento per “perfezionare la domanda”. Osta all’accoglimento dell’istanza il chiaro disposto dell’art. 164 c.g.c., secondo cui le udienze di mero rinvio sono vietate.

Nel merito, la Corte qualifica il diritto della ricorrente come diritto di natura previdenziale, rientrando l’interessata tra i soggetti individuati dalla norma. Nei confronti della pubblica amministrazione sussiste una posizione giuridica soggettiva priva di discrezionalità, sia sull’erogazione che sulla misura della prestazione. Gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sono dovuti dalla maturazione del rateo pensionistico in via automatica, a prescindere da apposita domanda, corrispondendo l’istanza pensionistica a formale costituzione in mora.

La decorrenza degli interessi è fissata al 25 aprile 2009, data del decesso del dante causa, ai sensi dell’art. 167, comma 3, c.g.c. e, in precedenza, dell’art. 429, comma 3, cod. proc. civ.. La rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT spetta nei limiti dell’eventuale maggior importo rispetto agli interessi legali, anno per anno, secondo il principio del cumulo parziale affermato dalle Sezioni Riunite n. 10/2002/QM. Il ricorso è accolto; l’INPS è condannato alle spese di lite, liquidate in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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