Doppia conforme e codatorialità: sindacato di legittimità sui presupposti dell’art. 2112 c.c. (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20342 del 23.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione della sentenza d’appello che confermi la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti posti a base della decisione, il ricorso per cassazione è proponibile esclusivamente per i motivi di cui all’art. 360, primo comma, nn. 1), 2), 3) e 4), cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.; l’ipotesi di doppia conforme ricorre anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare la statuizione già assunta. La verifica dei presupposti fattuali che consentono l’applicazione dell’art. 2112 cod. civ., così come quella relativa alla codatorialità nell’impresa di gruppo, implica una valutazione di merito che, se espressa con motivazione sufficiente e non contraddittoria, sfugge al sindacato di legittimità.
Il Fatto
Il lavoratore era dipendente di una cooperativa che operava in esecuzione di un appalto acquisito da un consorzio nazionale per la movimentazione di merci in vari siti, tra cui quello di Nola, poi disdetto e affidato dal medesimo consorzio a un’altra cooperativa. Nel 2015 il lavoratore ha ricevuto un licenziamento per fatti concludenti dalla prima cooperativa.
In esito alla fase sommaria del rito previsto dalla legge n. 92/2012 e all’opposizione, il giudice di primo grado ha dichiarato l’inefficacia del licenziamento, ordinato la reintegra e condannato al pagamento dell’indennità risarcitoria e dei contributi; ha invece rigettato la domanda di responsabilità solidale nei confronti del consorzio e della cooperativa subentrante. La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 2222/2020, ha confermato la decisione. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte territoriale aveva escluso l’unicità del fronte datoriale e la sussistenza di un unico centro di imputazione di interessi tra le società convenute, valorizzando l’art. 31 d.lgs. n. 276/2003 e valutando lo svolgimento in concreto del rapporto. Non ha ritenuto configurabile né la codatorialità tra il consorzio capofila e le cooperative, per insufficienza degli elementi istruttori, né un trasferimento d’azienda ex art. 2112 cod. civ., ai fini della tutela del lavoratore ovvero sotto il profilo risarcitorio dell’art. 29 d.lgs. n. 276/2003.
Il primo motivo, che lamentava l’omessa valutazione della prova testimoniale resa in altro giudizio e delle prove assunte nei giudizi connessi, è stato dichiarato inammissibile. La selezione e valutazione delle prove spettano al giudice di merito, il quale può escludere anche implicitamente la rilevanza di un mezzo istruttorio, senza necessità di esplicitare per ogni prova le ragioni del proprio convincimento. Il giudizio di cassazione non è terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori non condivisi.
Il secondo motivo è anch’esso inammissibile. Quanto alla censura ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., la Corte ha rilevato che, avendo l’Appello confermato la decisione di primo grado, ricorre l’ipotesi di doppia conforme ex art. 360, comma 4, cod. proc. civ.: il ricorso è proponibile solo per i motivi di cui ai nn. 1), 2), 3) e 4). La doppia conforme sussiste anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo, non ostandovi che il giudice d’appello abbia aggiunto argomenti ulteriori.
Il terzo e il quarto motivo, trattati congiuntamente, sono stati dichiarati inammissibili. La verifica dei presupposti fattuali dell’art. 2112 cod. civ. implica una valutazione di merito che, ove motivata in modo sufficiente e non contraddittorio, sfugge al sindacato di legittimità. Anche sotto il profilo della codatorialità nell’impresa di gruppo — che presuppone l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione economica complessiva e la condivisione della prestazione da parte delle diverse società che esercitano i tipici poteri datoriali — la valutazione probatoria dello svolgimento concreto del rapporto non è rivalutabile in sede di legittimità.
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese e con attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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