Indennità di turno computabile nella retribuzione feriale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20619 del 22.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ferie annuali retribuite, l’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia, impone che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento comprenda qualsiasi importo pecuniario collegato all’esecuzione delle mansioni e correlato allo status personale e professionale del lavoratore. La norma interna, anche di origine collettiva, che escluda dal computo l’indennità di turno perché legata alla sola prestazione effettiva va disapplicata, con applicazione diretta della disciplina eurounitaria prevalente. Resta escluso solo l’elemento retributivo occasionale o correlato a eventi accidentali del rapporto. La valutazione sull’incidenza della voce sulla retribuzione ordinaria attiene al merito ed è insindacabile in cassazione se razionale.
Il Fatto
Un infermiere, dipendente di una struttura sanitaria pubblica, ha prestato servizio come turnista in regime di h 24, godendo della indennità di turno prevista dal CCNL di comparto 2016-2018. Il valore di tale indennità non veniva però computato dall’azienda nella retribuzione corrisposta durante i periodi di ferie.
Il lavoratore ha quindi agito per accertare il proprio diritto a che l’indennità fosse inclusa nel trattamento feriale. La domanda è stata accolta in primo grado e la decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Napoli, che ha richiamato la nozione eurounitaria di retribuzione e rilevato l’incidenza dell’indennità sulla retribuzione giornaliera, stimata in circa il 6%. La struttura sanitaria ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, all’art. 10 del d.lgs. n. 66 del 2003 e alle clausole contrattuali che subordinano l’indennità di turno all’effettiva rotazione del personale e la escludono durante le ferie. La ricorrente sostiene che un’incidenza del 6% sarebbe entità minima, priva di effetto dissuasivo, e che al lavoratore spetterebbero condizioni economiche solo paragonabili, non identiche.
La Corte ritiene il motivo infondato. Richiamando la propria giurisprudenza in ambito di lavoro privato, osserva che la retribuzione feriale comprende ogni importo che si pone in rapporto di collegamento con l’esecuzione delle mansioni e correlato allo status del lavoratore, proprio al fine di evitare che questi sia indotto a rinunciare al riposo per non subire decurtazioni. Vengono citate, tra le altre, Cass. n. 25480 del 2024, Cass. n. 13932 del 2024, Cass. n. 20216 del 2022 e Cass. n. 6282 del 2025, nonché Cass. n. 13425 del 2019 sulla nozione europea di retribuzione.
Il percorso argomentativo muove dalla linea interpretativa tracciata dalla Corte di Giustizia, che ha progressivamente precisato come la retribuzione delle ferie debba coincidere, in linea di principio, con quella ordinaria, riconoscendo rilievo a importi variabili legati alle ore di volo o a provvigioni sul fatturato. Vengono richiamate le sentenze Robinson-Steele, Schultz-Hof, Williams e altri e Lock.
La Corte individua il criterio di valutazione nell’apprezzamento combinato dell’esistenza di voci ordinariamente attribuite e della loro incidenza rispetto a quanto ordinariamente percepito, che può essere trascurata dal diritto interno solo se del tutto marginale. Il contrasto tra disciplina collettiva ed eurounitaria resta regolato mediante il regime della disapplicazione della norma interna, con applicazione diretta di quella europea, come già affermato da Cass. n. 23868 del 2016, Cass. n. 31149 del 2019, Cass. n. 2924 del 2020 e dalla Corte costituzionale n. 389 del 1989.
Quanto alla non marginalità dell’incidenza del 6%, la Corte precisa che si tratta di profilo di merito, insindacabile per violazione di legge in sede di legittimità, tenuto conto della razionalità della valutazione. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di cassazione e obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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