Licenziamento del dirigente: giustificatezza e appello incidentale tardivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2075 del 29.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il licenziamento del dirigente è assistito da giustificatezza, ai fini dell’accesso all’indennità supplementare prevista dalla disciplina collettiva, quando sia intimato in presenza di circostanze idonee a turbare il rapporto fiduciario, non essendo necessaria un’analitica verifica di specifiche condizioni ma una valutazione globale che escluda l’arbitrarietà del recesso. L’apprezzamento di specificità della contestazione disciplinare, di tempestività della stessa e di sussistenza della giusta causa ex art. 2119 cod. civ. appartiene al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti di una valutazione di ragionevolezza della sussunzione del fatto accertato nella clausola elastica. Nelle controversie soggette al rito del lavoro, la mancata o tardiva notificazione dell’appello incidentale, pur tempestivamente depositato, non ne comporta l’inammissibilità, ma determina un vizio della vocatio in ius che si traduce in nullità della notificazione, con possibilità per il giudice del gravame di concedere nuovo termine o differire l’udienza.

Il Fatto

Un dirigente, responsabile delle risorse umane e della sicurezza di una società di trasporto pubblico, impugna il licenziamento disciplinare intimatogli per aver affidato, nell’anno 2015, a uno studio legale esterno diversi incarichi di consulenza giuslavoristica in violazione delle procedure previste dal regolamento interno aziendale, per un importo complessivo di euro 85.100. Il Tribunale rigetta la domanda di accertamento dell’ingiustificatezza e della mancanza di giusta causa del recesso, riconoscendo al dirigente l’indennità supplementare e l’indennità sostitutiva del preavviso.

La Corte d’Appello di Roma conferma il rigetto e dichiara inammissibile l’appello incidentale della società sul riconoscimento della componente variabile della retribuzione. Il dirigente propone ricorso per cassazione con sei motivi; la società resiste con controricorso e ricorso incidentale con due motivi.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi, concernenti la specificità della contestazione, il diritto di accesso agli atti e la tempestività dell’addebito, sono respinti. La Corte ribadisce che la contestazione ha la funzione di indicare il fatto al lavoratore per consentirne la difesa e non di precostituire le prove; il relativo grado di precisione è riservato al giudice di merito. Parimenti è giudizio di merito la valutazione della tempestività secondo il principio dell’immediatezza relativa, non sindacabile ove adeguatamente motivato.

Il quarto motivo, articolato in cinque profili, è respinto. La Corte territoriale non ha affermato una responsabilità del dirigente per il fatto altrui dei sottoposti, ma ha accertato che egli aveva firmato la nota di sollecito del pagamento e partecipato all’approvazione del regolamento interno. La questione dirimente era la conoscenza della procedura da parte del dirigente, ritenuta provata nel doppio grado di merito, mentre la natura giuridica dell’atto e la sua pubblicità esterna risultano irrilevanti ai fini di causa.

Il quinto motivo è infondato. La Corte ricorda che l’integrazione del precetto di cui all’art. 2119 cod. civ. compiuta dal giudice di merito non è censurabile se non nei limiti della ragionevolezza. Nella valutazione della giusta causa rilevano la natura del rapporto, la posizione delle parti, le mansioni e il grado di affidamento, con riguardo alla potenzialità del fatto di porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento. Ai dirigenti non si applica la disciplina limitativa di cui alle leggi n. 604/1966 e n. 300/1970: la giustificatezza contrattuale si distacca dal giustificato motivo e dalla giusta causa, trovando ragione nel rapporto fiduciario, leso anche da una importante deviazione dalle direttive generali del datore di lavoro.

Il sesto motivo è infondato. Poiché l’inadempimento datoriale nell’assegnazione degli obiettivi impedisce di stabilire se il dirigente li avrebbe raggiunti, la fattispecie non è inquadrabile nella condizione non avverata. Il pregiudizio va risarcito come danno da perdita di chance, liquidabile equitativamente, in linea con i precedenti richiamati.

È invece fondato il primo motivo del ricorso incidentale. La proposizione dell’appello incidentale si perfeziona con il deposito in cancelleria nel termine di legge; l’omessa o tardiva notificazione non comporta inammissibilità, ma nullità della notificazione, con concessione di un nuovo termine perentorio o differimento dell’udienza. Nel caso concreto il differimento era stato disposto, sicché solo l’appellante principale avrebbe potuto dolersene. Il ricorso principale è respinto, con raddoppio del contributo unificato ove dovuto; la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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