Doppia conforme e inammissibilità del ricorso per omesso esame di fatti decisivi (Cass. civ. Sez. III n. 17119 del 20.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che, in luogo di censurare le affermazioni della sentenza impugnata, proponga una lettura alternativa delle indagini penali e delle valutazioni interne del pubblico ministero, attività non consentita in sede di legittimità. L’accertamento del nesso di causalità tra il fatto illecito e l’evento dannoso rientra nei compiti del giudice di merito ed è sottratto al sindacato di legittimità, salvo il controllo sulla motivazione nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. In ipotesi di doppia conforme, ai sensi dell’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., la censura di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e non dimostra che esse sono tra loro diverse.
Il Fatto
Un professionista citava in giudizio un istituto di credito per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di una indagine penale per ricettazione, avviata dopo la negoziazione di quattro assegni non trasferibili, emessi a sua insaputa e a lui intestati, incassati da terzi su conti accesi presso una filiale della banca.
Il Tribunale rigettava la domanda per difetto di prova del nesso causale tra la condotta della banca e i danni lamentati. La Corte d’appello confermava il rigetto, riconoscendo l’irregolarità della condotta bancaria rispetto alle regole sul pagamento degli assegni non trasferibili, ma ricostruendo il coinvolgimento dell’attore nell’indagine penale come conseguenza della sua qualità di mandatario elettorale, beneficiario di tredici assegni. Proposto ricorso per revocazione, dichiarato inammissibile, l’attore ricorreva per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il ricorso principale è dichiarato inammissibile nel suo complesso. Il ricorrente non sviluppa le censure in diritto in relazione a specifiche affermazioni della sentenza, ma contesta l’esito valutativo proponendo una lettura alternativa non dei fatti di causa, bensì della stessa inchiesta penale e delle valutazioni interne del pubblico ministero, che possono risultare solo da atti formali.
Alla ricostruzione alternativa si accompagna l’assoluta genericità delle censure, che richiamano documenti non indicati né come depositati in questa sede, dei quali non si fornisce alcuna possibilità di riscontro.
Il terzo motivo incorre in un’ulteriore ipotesi di inammissibilità: denunciando l’errata interpretazione del nesso di causalità tra la condotta della banca e l’incriminazione, sollecita una revisione dell’accertamento in fatto, sottratto al sindacato di legittimità. La Corte ricorda che tale accertamento rientra nei compiti del giudice di merito, restando al giudice di legittimità solo il controllo sulla motivazione nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
La sentenza d’appello ha confermato quella di primo grado aggiungendo proprie argomentazioni: ricorre quindi la doppia conforme, con esclusione dell’ammissibilità della censura sulla motivazione. Ai sensi dell’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., il ricorso ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrandone la diversità; la doppia conforme ricorre anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo, non ostandovi l’aggiunta di argomenti ulteriori.
Anche il ricorso incidentale dell’istituto di credito, relativo alla compensazione delle spese, è inammissibile: la sentenza d’appello non ritorna sulle spese di primo grado, limitandosi a compensare quelle del giudizio di appello, e la ricorrente incidentale non riproduce in modo chiaro e verificabile il motivo di appello sul punto. Quanto alla compensazione in appello per gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92, comma 2, cod. proc. civ., il motivo è inammissibile a fronte di una compiuta motivazione, non potendo il sindacato di legittimità spingersi a misurare gravità ed eccezionalità.
Nota della Redazione
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