Revocatoria fallimentare: fido per sconto e revoca di fatto dei fidi (Cass. civ. Sez. I n. 29232 del 05.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revocatoria fallimentare, la sentenza rescindente che abbia cassato la pronuncia di appello per difetto di motivazione in ordine alla revoca di fatto dei fidi non copre con giudicato interno la questione della natura e della misura dell’affidamento, poiché quest’ultima non costituisce presupposto logico necessario della decisione di annullamento. Il giudice del rinvio può quindi riesaminare il merito con ampia valutazione delle prove, con il solo limite di non fondare la decisione sulle medesime argomentazioni della sentenza cassata. Il castelletto di sconto, a differenza dell’apertura di credito, non attribuisce al cliente la facoltà di disporre immediatamente di una somma e non integra copertura del conto corrente: le rimesse su tale conto hanno carattere solutorio, e dunque revocabile, ove il correntista abbia sconfinato dal limite di affidamento concesso con il diverso contratto di apertura di credito.

Il Fatto

La curatela di una società fallita convenne in giudizio la banca per ottenere la dichiarazione di inefficacia ex art. 67 l. fall. delle rimesse bancarie affluite sui conti della società nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, oltre all’inefficacia ex art. 44 l. fall. delle rimesse successive. Il Tribunale accolse la domanda e condannò l’istituto di credito al pagamento di una somma superiore a 856.000 euro, oltre interessi. La Corte d’Appello di Firenze confermò la decisione.

La banca propose ricorso per cassazione e la Corte, con la decisione n. 3372/2019, cassò la sentenza di appello, rilevando l’omessa distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie e l’erronea affermazione che la prova delle partite bilanciate dovesse risultare necessariamente per iscritto. Riassunta la causa, la Corte d’Appello, con la sentenza n. 203/2021, confermò nuovamente la revoca integrale delle rimesse, qualificandole tutte come solutorie. Avverso tale pronuncia la banca ha proposto il ricorso oggi deciso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il motivo con cui la banca deduce la violazione dell’art. 384, comma 1, cod. proc. civ., sostenendo che la pronuncia rescindente del 2019 avrebbe coperto con giudicato interno la misura dei fidi, vincolando il giudice del rinvio. Il motivo è infondato. La Cassazione aveva riscontrato un vizio di motivazione sulla revoca di fatto dei fidi, non indicata né collocata temporalmente dalla Corte territoriale. La questione della misura dei fidi era invece fin dall’inizio controversa e distinta da quella della loro revoca.

Il principio affermato è che la misura e la natura dell’affidamento non costituiscono presupposto logico necessario della pronuncia rescindente, sicché non possono ritenersi coperte da giudicato. Il giudice del rinvio poteva pertanto riesaminare il merito con ampia valutazione delle prove, con l’unico limite di non porre a fondamento le medesime argomentazioni della sentenza cassata. La Cassazione, nella decisione rescindente, non si era pronunciata né direttamente né indirettamente sulla misura dell’affidamento operante sul conto, rendendo necessario il rinvio.

Ne consegue la correttezza dell’operato del giudice del rinvio, che, riconosciuta la presenza dell’affidamento, ha esaminato le risultanze documentali e ha ritenuto tutte le rimesse revocabili, poiché il conto aveva operato costantemente oltre il fido concesso.

Quanto al secondo motivo, relativo alla violazione degli artt. 67, comma 2, l. fall., 1852 e 1858 c.c. e 384, comma 1, cod. proc. civ., la Corte lo dichiara inammissibile anche ai sensi dell’art. 360-bis cod. proc. civ.. La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che in caso di castelletto di sconto non sussiste la copertura del conto corrente, poiché esso, a differenza dell’apertura di credito, non attribuisce al cliente la facoltà di disporre con immediatezza di una somma, ma è solo fonte dell’obbligo della banca di accettare lo sconto entro un ammontare predeterminato. La distinzione non viene meno per il collegamento di fatto tra le due linee di credito.

Il terzo motivo, che censura l’insussistenza delle partite bilanciate, è parimenti inammissibile, perché volto a un ulteriore accertamento di merito. La banca era peraltro decaduta dal potere di allegazione e prova sul punto, non avendo mai indicato quali fossero le presunte partite bilanciate. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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