Impugnazione autonoma del ruolo: l’art. 12, comma 4-bis, opera nei processi pendenti (Cass. civ. Sez. L n. 24063 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 seleziona i casi in cui l’invalida notificazione della cartella genera di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e in tal modo plasma l’interesse ad agire. Si tratta di condizione dell’azione di natura dinamica, che può assumere una diversa configurazione anche per norma sopravvenuta fino al momento della decisione. La disposizione incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche ai processi pendenti. Nelle fasi di merito l’interesse va dimostrato mediante tempestivo ricorso alla rimessione in termini; in sede di legittimità con deposito documentale ex art. 372 cod. proc. civ. fino all’adunanza camerale, ovvero, se occorrono accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio. La mancata deduzione dei presupposti tipizzati comporta la cassazione senza rinvio per difetto originario di interesse.
Il Fatto
Una parte privata ha impugnato sette avvisi di addebito e otto cartelle esattoriali risultanti da un estratto di ruolo acquisito presso l’agente della riscossione, deducendo la prescrizione dei crediti previdenziali per inesistenza o irregolarità delle notifiche e per mancato compimento di atti interruttivi. Il Tribunale ha rigettato tutte le domande.
In appello l’agente della riscossione ha eccepito in via incidentale la non impugnabilità del ruolo ai sensi dell’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021. La Corte territoriale ha respinto l’eccezione, qualificando la disposizione come sostanziale e non processuale e ritenendola perciò operante solo a decorrere dal 21 dicembre 2021; in parziale riforma ha poi dichiarato la prescrizione di quattro titoli. L’ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dà continuità a Cass., Sez. Un., n. 26283/2022. La norma introdotta dall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021 non attribuisce né sottrae diritti sostanziali: individua i casi tipici in cui l’invalida notificazione della cartella fa sorgere di per sé il bisogno di tutela. Opera cioè sull’interesse ad agire, condizione dell’azione qualificata come dinamica proprio perché suscettibile di diversa configurazione fino alla decisione, anche per effetto di norma sopravvenuta.
Da questa qualificazione discende la soluzione del conflitto intertemporale. Incidendo sulla pronuncia della sentenza, la disposizione si applica ai processi pendenti. L’onere che ne deriva ha però modalità di assolvimento scandite per grado: rimessione in termini nelle fasi di merito, istituto ritenuto applicabile anche al processo tributario; deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ. in sede di legittimità, fino all’inizio della relazione o all’adunanza camerale; giudizio di rinvio dove siano necessari accertamenti di fatto.
La Corte esclude che l’assetto determini un vulnus per il destinatario degli atti impositivi, richiamando Cass., Sez. Un., n. 12459/2024: la tutela si riespande nella fase esecutiva e, come affermato da Corte cost. n. 190 del 2023, i rimedi a un eventuale deficit richiedono un intervento normativo di sistema, implicante scelte rientranti nella discrezionalità del legislatore. Il richiamo è integrato per relationem a Cass. n. 7763/2026 ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
La Corte territoriale è quindi incorsa nella violazione denunciata: ha escluso l’applicabilità dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 alla controversia sottopostale. Decisivo è il rilievo che la parte privata, in nessuno dei propri atti difensivi, compresi quelli del giudizio di legittimità, ha dedotto la sussistenza di alcuno dei presupposti che legittimano l’impugnazione autonoma del ruolo. L’occasione difensiva ammessa dalle Sezioni unite è rimasta inutilizzata.
La conseguenza è la cassazione senza rinvio ex art. 382 cod. proc. civ., con dichiarazione che la causa non poteva essere proposta per difetto di interesse ad agire. Le spese dell’intero processo sono compensate, in ragione dell’applicazione dello jus superveniens e dell’intervento delle Sezioni unite in epoca coeva o anteriore al deposito del ricorso.
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