Doppia conforme e onere di allegazione del credito ceduto (Cass. civ. Sez. III n. 7731 del 23.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione avverso sentenza pronunciata in grado di appello, l’art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ. preclude la proposizione del motivo di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. quando il ricorrente non dimostri che le sentenze di merito si fondino su presupposti di fatto differenti. La censura che, sotto l’apparente violazione degli artt. 115, 634 e 638 cod. proc. civ., investa l’apprezzamento delle risultanze probatorie e l’assolvimento dell’onere di allegazione del credito ceduto si sostanzia in una doglianza di erroneo esame della prova, sindacabile in sede di legittimità nei soli limiti dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., e si risolve nella richiesta di una inammissibile nuova valutazione del merito.
Il Fatto
Una società, cessionaria di crediti per forniture di prodotti sanitari e prestazioni di servizi, otteneva dal Tribunale di Milano un decreto ingiuntivo nei confronti di una azienda ospedaliera per il pagamento di una somma rilevante, oltre interessi di mora. L’azienda ospedaliera proponeva opposizione, contestando l’esistenza del credito a fronte di pagamenti intervenuti prima dell’emissione del decreto.
Nel corso del giudizio il credito veniva progressivamente ridotto per effetto dei pagamenti. Il Tribunale accoglieva l’opposizione, rilevando gravi carenze assertive quanto all’individuazione dei soggetti cedenti e dei crediti ceduti, revocava il decreto e respingeva le domande della società. La Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 22 marzo 2022, respingeva l’appello. La società proponeva allora ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina in via pregiudiziale l’istanza con cui la ricorrente aveva dedotto che la proposta di definizione anticipata non conteneva l’allegato, chiedendo un nuovo termine. La Corte qualifica tale istanza come tempestiva richiesta di opposizione, validamente formata, e procede alla trattazione del giudizio ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ..
Nel merito, il ricorso è dichiarato inammissibile. Il motivo fondato sull’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. è precluso dalla ricorrenza della doppia conforme, essendo la decisione di appello fondata sui medesimi presupposti fattuali. L’art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ. non consente in tal caso il ricorso per cassazione. Per evitare la declaratoria, la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che le sentenze di merito poggiavano su presupposti di fatto differenti, evenienza non allegata.
Le restanti doglianze sono parimenti inammissibili. Sotto l’apparente violazione degli artt. 115, 634 e 638 cod. proc. civ., la ricorrente censura in realtà la motivazione della Corte d’Appello che, valutato il materiale probatorio in conformità al giudice di prime cure, ha ritenuto non assolto l’onere di allegazione. La censura si sostanzia in un erroneo apprezzamento dell’esito della prova, sindacabile solo ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., e dunque non azionabile per la ricordata preclusione.
La Corte ribadisce che il motivo richiede una nuova analisi del merito, incompatibile con il principio per cui l’apprezzamento delle risultanze probatorie costituisce prerogativa esclusiva del giudice di merito. La Corte d’Appello aveva correttamente rilevato che, in sede monitoria, l’opposta si era limitata a produrre l’estratto autentico notarile del libro giornale, integrando poi la documentazione con fatture e documenti di trasporto, senza mai produrre l’atto di cessione né specificare i singoli titoli posti a fondamento del credito. Quale attrice sostanziale, avrebbe dovuto individuare in maniera puntuale i crediti ceduti, i soggetti cedenti e le fatture, saldate e non. La produzione documentale, in assenza di allegazioni precise, non è sufficiente.
La Corte richiama infine i principi in tema di non contestazione ex art. 115 cod. proc. civ., applicati dalla corte territoriale con effetti processuali non contrastati in sede di legittimità. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di cassazione e con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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