Doppia conforme e sindacato di legittimità sul giudizio di fatto (Cass. civ. Sez. II n. 10192 del 16.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In ipotesi di doppia conforme, il ricorso per cassazione che censuri l’omesso esame di fatti decisivi contrapponendo al giudizio del merito una lettura alternativa del fatto e delle prove è inammissibile. Non è consentita, in sede di legittimità, la revisione del giudizio di fatto operato dal giudice distrettuale, né la sostituzione dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie, restando riservata al giudice del merito la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione. Il giudice del merito non è tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendosi ritenere implicitamente disattesi i rilievi e le circostanze logicamente incompatibili con la decisione adottata. La proposta di definizione accelerata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. non ha funzione decisoria e non è incompatibile con la composizione del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto la costituzione di una servitù coattiva di passaggio pedonale e carrabile a favore del proprio fondo e a carico di quelli delle controricorrenti, invocando la condizione di interclusione del fondo dominante, ovvero la costituzione del medesimo diritto ex art. 1052 cod. civ., sul presupposto della corrispondenza alle esigenze dell’agricoltura e dell’industria.
Il Tribunale ha rigettato le domande di parte attrice. La Corte di Appello di Ancona ha respinto il gravame, confermando la decisione di prime cure. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, articolando la violazione degli artt. 1051 e 1052 cod. civ. e l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha preliminarmente escluso qualsiasi incompatibilità del presidente della sezione o del consigliere delegato che abbia formulato la proposta di definizione accelerata a far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. La proposta, infatti, non ha funzione decisoria e non assume valore di pronuncia definitiva; la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente non configura una fase autonoma del giudizio di cassazione, con contenuti e finalità di riesame o controllo sulla proposta stessa.
Nel merito, il ricorrente ha censurato la statuizione di rigetto della domanda di costituzione della servitù coattiva, lamentando che la Corte di Appello avrebbe trascurato l’inidoneità dell’accesso alternativo valorizzato dal giudice di merito per escludere la natura interclusa del fondo.
Il Collegio ha condiviso la proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., che qualifica il motivo come inammissibile o comunque manifestamente infondato. Il ricorrente, in presenza di una ipotesi di doppia conforme, ha contestato in sostanza la valutazione del fatto operata dal giudice di merito, contrapponendovi una lettura alternativa del fatto e delle prove.
La Corte ha richiamato il duplice principio secondo cui non è consentita, in sede di legittimità, la revisione del giudizio di fatto operato dalla Corte distrettuale (Cass. Sez. Un. n. 24148 del 25.10.2013), né è possibile proporre un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie (Cass. Sez. III n. 12362 del 24/05/2006, cui si richiamano Cass. Sez. I n. 11511 del 23/05/2014 e Cass. Sez. L n. 13485 del 13/06/2014).
La memoria depositata dalla parte ricorrente non ha offerto argomenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel ricorso. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente soccombente alle spese processuali. Poiché la decisione è stata resa in conformità alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., la Corte ha applicato il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con condanna del ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, di una ulteriore somma equitativamente determinata, nonché di una somma in favore della cassa delle ammende. È stata infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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