Rinuncia al ricorso per cassazione estingue il giudizio e non comporta il (Cass. civ. Sez. I n. 30686 del 21.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, depositata dal ricorrente e accettata dalla controparte, determina l’estinzione del giudizio senza pronuncia sulle spese. La declaratoria di estinzione non integra alcuno dei casi tipici — rigetto dell’impugnazione, inammissibilità o improcedibilità — ai quali l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 collega il raddoppio del contributo unificato. Trattandosi di misura eccezionale e latu sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione e non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica.
Il Fatto
La curatela di un fallimento ha promosso domande di invalidità, inopponibilità e revocatoria in relazione all’escussione di tre polizze vita e di un pacchetto titoli, costituiti in pegno a garanzia del creditore da uno dei soci dichiarati falliti. Il Tribunale ha rigettato la domanda.
La Corte d’Appello, in parziale riforma, ha accolto la revocatoria ex art. 67, secondo comma, l. fall. delle escussioni di pegno avvenute nei sei mesi dalla dichiarazione del fallimento, condannando la banca al pagamento di oltre un milione di euro. La banca ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; la curatela ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Nelle more del giudizio di legittimità il ricorrente ha depositato istanza di rinuncia al ricorso, con contestuale accettazione della rinuncia da parte della controricorrente. Le parti hanno poi ribadito, con successive memorie, la concorde richiesta di estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
La Corte ha quindi dichiarato estinto il giudizio, rilevando che non vi è luogo a pronuncia sulle spese in ragione dell’accordo intervenuto tra le parti.
Il passaggio di maggiore interesse riguarda il contributo unificato. La Corte esclude il raddoppio previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. La norma non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché quella misura opera nei soli casi tipici del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria di inammissibilità o improcedibilità.
Il collegio qualifica la misura come eccezionale e latu sensu sanzionatoria. Da tale qualificazione discende il regime di stretta interpretazione: la disposizione non ammette interpretazione estensiva né applicazione analogica. Il presupposto oggettivo del raddoppio resta dunque circoscritto alle ipotesi espressamente contemplate.
La pronuncia richiama sul punto Cass., n. 34025/2023; Cass., n. 23175/2015; Cass., n. 13636/2015, confermando un orientamento consolidato in tema di delimitazione dell’ambito applicativo della sanzione processuale.
Nota della Redazione
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