Appello deve valutare la richiesta di lavoro di pubblica utilità (Cass. pen. Sez. 6 n. 533 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice di appello è tenuto a pronunciarsi sull’istanza di applicazione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo proposta, nella vigenza della disciplina transitoria di cui all’art. 95 d.lgs. n. 150/2022, dal difensore, pur se privo di procura speciale, alla presenza dell’imputato nell’udienza di discussione. La richiesta, ritualmente e tempestivamente formulata, deve formare oggetto di espressa motivazione; l’omessa pronuncia su di essa determina l’annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma aveva condannato il ricorrente, all’esito del giudizio abbreviato, alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 1.500,00 di multa per il delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, così riqualificata l’originaria imputazione. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 15 gennaio 2025, confermava la decisione di primo grado.
Avverso tale sentenza il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e mancanza di motivazione per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sulla richiesta di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, avanzata dal difensore nel corso della discussione, alla presenza dell’imputato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Dalla lettura del verbale d’udienza è emerso che, all’esito della discussione, il difensore, dopo le spontanee dichiarazioni dell’imputato presente, aveva concluso riportandosi all’atto di appello e chiedendo l’applicazione della pena sostitutiva. La sentenza impugnata non conteneva alcuna motivazione su tale specifica richiesta, che non risultava neppure riportata tra le conclusioni difensive.
La Suprema Corte ha affermato il principio per cui il giudice di appello ha l’obbligo di pronunciarsi sull’istanza di applicazione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo presentata dal difensore, anche in assenza di procura speciale, purché l’imputato sia presente in udienza. Tale obbligo sussiste nella vigenza della disciplina transitoria di cui all’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, richiamando il precedente di Sez. 6, n. 300 del 2024 e, sul punto, Sez. 4, n. 5161 del 1984.
La mancata valutazione della richiesta integra un vizio di motivazione della sentenza, non potendo la relativa istanza ritenersi assorbita dal mero richiamo alle conclusioni difensive. L’omissione è tanto più rilevante in quanto la richiesta era stata formulata tempestivamente e alla presenza dell’imputato, circostanza che ne assicura la riconducibilità alla sua volontà.
In accoglimento del ricorso, la Corte ha disposto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al punto relativo alla sostituzione della pena detentiva, affidando il nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.
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Nota della Redazione
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