Doppia imposizione da sopravvenienze attive e diritto al rimborso Ires (Cass. civ. Sez. V n. 12891 del 10.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi, il divieto di doppia imposizione di cui all’art. 163 del d.P.R. n. 917/1986 impone il rimborso delle maggiori imposte versate quando il contribuente, dopo aver subito il recupero a tassazione di costi non inerenti in un esercizio, abbia indicato negli esercizi successivi le corrispondenti sopravvenienze attive a storno di costi legittimamente deducibili, con l’effetto di assoggettare a imposizione gli stessi valori una seconda volta. La circostanza che la minore deduzione sia frutto di una scelta contabile del contribuente non esclude il rimborso, poiché il divieto non distingue l’origine dell’evento lesivo e trova fondamento nel principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost. Il termine per la domanda di rimborso decorre dalla definitività dell’avviso di accertamento relativo all’esercizio di originaria imputazione dei costi.

Il Fatto

La banca, con sede in Olanda e domicilio fiscale in Italia, aveva operato negli anni 2006 e 2007 accantonamenti di somme, facendoli concorrere come componenti negative del reddito. Preso atto del difetto del requisito di inerenza, negli anni 2008 e 2009 la società aveva provveduto al rilascio degli accantonamenti, indicandoli contabilmente quali sopravvenienze attive, con conseguente riduzione dei costi deducibili registrati in quegli anni.

L’Agenzia delle Entrate aveva contestato con avvisi di accertamento gli accantonamenti non inerenti del 2006 e 2007 ed esatto il versamento del dovuto, senza che la contribuente li impugnasse. Ritenendo che i pagamenti avessero generato una doppia imposizione sugli stessi valori, la banca presentava istanza di rimborso delle maggiori Ires per il 2008 e il 2009. Il diniego dell’Amministrazione, confermato in primo e in secondo grado, era impugnato con ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 163 del d.P.R. n. 917/1986 e dell’art. 67, comma 1, del d.P.R. n. 600/1973, in combinato disposto con l’art. 109, comma 1, del Tuir, censurando la decisione del giudice di appello per aver ritenuto legittimo il diniego e consentito così il perfezionarsi di un fenomeno di doppia imposizione.

La Commissione Tributaria Regionale aveva valorizzato la volontarietà della condotta della contribuente, qualificandola come aggiramento del principio di competenza: la minore deduzione di costi inerenti negli anni 2008 e 2009 sarebbe derivata da accantonamenti non inerenti operati in esercizi pregressi e dall’esposizione di una sopravvenienza attiva a storno di costi legittimamente deducibili, senza che lo spostamento fosse ancorato a fatti obiettivi.

La Corte di legittimità non condivide tale lettura. Il Collegio richiama il principio del divieto di doppia imposizione formalizzato nell’art. 163 del Tuir e osserva che, non essendo contestato che la contribuente avesse aderito all’accertamento per l’anno 2007, in cui venivano recuperati a tassazione i costi privi del requisito di certezza e ai quali corrispondevano le sopravvenienze attive del 2008, la doppia imposizione risulta un fatto evidente, in collisione con il divieto generale. Il pagamento eseguito in seguito all’adesione per il 2007 trasforma quello effettuato per il 2008 in un indebito oggettivo.

Sul piano processuale la Corte richiama il principio secondo cui, ogni volta che un avviso di accertamento recante una ripresa fondata sul principio di competenza divenga definitivo, per acquiescenza del contribuente o per passaggio in giudicato della sentenza di rigetto, il termine per la domanda di rimborso di quanto indebitamente versato nell’anno in cui le poste erroneamente dichiarate avrebbero potuto essere esposte decorre dalla data di definitività di tale avviso. Nel caso di specie, essendo stata prestata acquiescenza il 20.8.2013 e proposta l’istanza il 20.7.2015, la domanda risulta tempestiva.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e la decisione nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con riconoscimento del rimborso. Le spese dei gradi di merito sono compensate; quelle del giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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